Scommesse, Tar Liguria respinge ricorso cdt di Savona: “Assenza del necessario presupposto soggettivo della buona condotta”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto contro la Questura di Savona per l’annullamento del provvedimento concernente cessazione immediata dell’esercizio di ctd in Savona e raccolta scommesse di qualsiasi natura. “Considerato che il gravame appare destituito di fondamento; atteso che, a fronte di un gravame all’evidenza viziato da palese genericità, il provvedimento impugnato contesta sia l’assenza del necessario presupposto soggettivo della buona condotta, sia l’abusività dell’attività in essere; considerato che, se a quest’ultimo riguardo nulla deduce parte ricorrente, in relazione ai precedenti richiamati nel provvedimento assume rilievo preminente il principio consolidato circa i limiti del sindacato in sede di giudizio di legittimità in ordine al travisamento fatti ed alla manifesta irrazionalità; rilevato che, nel caso di specie, gli elementi oggetto di contestazione non risultano oggetto di travisamento di fatto, essendo anzi neppure contestati da parte ricorrente; atteso che neppure la valutazione svolta dalla p.a. può reputarsi manifestamente illogica, in specie a fronte del combinato effetto dell’esercizio di un’attività abusiva da parte di un soggetto cui fanno capo diversi precedenti penali anche di carattere specifico in relazione all’attività in contestazione”, si legge nella sentenza del Tar. Così, “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge”. cdn/AGIMEG