Scommesse, Tar Lazio nega licenza di pubblica sicurezza a quattro Ced

La Prima Sezione Ter dal Tar Lazio ritorna sulla questione del rilascio della licenza  di pubblica sicurezza ai Ced di Sks365 e contraddice le ordinanze che aveva emesso appena tre settimane fa. A fine aprile, infatti, il giudice amministrativo aveva chiesto alle Amministrazioni competenti di riesaminare il diniego dell’88 Tulps, alla luce del fatto che il bookmaker austriaco si era aggiudicato una concessione con il bando Monti: “Alla luce del fatto che SKS365 Group GmbH risulta aver ottenuto la concessione AAMS n. 4584” si leggeva nel provvedimento,“emerge l’esigenza dell’Amministrazione di rivalutare il diniego della licenza di cui all’art. 88 TULPS, entro 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza”.  Di tutt’altro tenore le quattro ordinanze pubblicate ora. Viene concessa la sospensiva ai gestori dei centri, ma sulla sola parte del provvedimento che “dispone la cessazione anche dell’attività autorizzata di sala giochi e l’ordine di affissione del cartello con la dicitura ‘chiuso con provvedimento del Questore di Roma’”. Il Collegio infatti riconosce il provvedimento “legittimo con riguardo al rigetto di istanza di autorizzazione ex art. 88 Tulps”, ricordando che a norma di legge  “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. Secondo quanto dispone la legge n.73/2010, tale norma “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. E per quanto riguarda la concessione che il bookmaker si è aggiudicato: “allo stato non risulta attiva”; inoltre la concessione stessa prevede che “’l’attivazione della rete di negozi è subordinata alla realizzazione, da parte del concessionario, della configurazione della rete’ stessa, non valendo la concessione indistintamente per qualsiasi punto, ‘alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica’” tecnico funzionale, il che non risulta essere avvenuto”. Il Collegio insomma fa riferimento al fatto che la concessione – e di conseguenza l’88 Tulps – possano valere per un unico punto:  “SKS365 Group GmbH ha ottenuto la concessione, non attiva, per un solo diritto, vale a dire per un solo punto, ancora dalla stessa non indicato” si legge ancora nel provvedimento. rg/AGIMEG