Scommesse, Tar Latina: “88 Tulps non può essere rilasciata a un CTD, se non è collegato a un bookmaker che ha sia licenza che concessione”

La questione del rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai CTD “è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di ritenere siffatta attività non autorizzabile allorché il soggetto nel cui conto agisce il titolare del centro di trasmissione dati (a sua volta non in possesso di concessione- autorizzazione) non sia titolare di concessione-autorizzazione in Italia”. E’ quanto sostiene il Tar Latina in una sentenza pubblicata oggi con cui respinge il ricorso intentato da un Ctd Stanley nel 2008 contro il diniego dell’88 Tulps. I giudici amministrativi ricordano inoltre che la Corte di Giustizia nel 2013 ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario il sistema del “doppio binario”, ovvero l’obbligo di ottenere sia la concessione alla raccolta, sia la licenza di PS. La CGE ha infatti scritto che “gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che imponga alle società interessate a esercitare attività collegate ai giochi d’azzardo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione di polizia, in aggiunta a una concessione rilasciata dallo Stato al fine di esercitare simili attività, e che limiti il rilascio di una siffatta autorizzazione segnatamente ai richiedenti che già sono in possesso di una simile concessione”. rg/AGIMEG