Scommesse, ordinanza “storica” per Bet1128. Avvocato Scarano: “Dal Tribunale di Milano primo riconoscimento del contrasto con i principi comunitari dello schema di convenzione del Bando 2012”

Non c’è alcuna giustificazione alla clausola della convenzione che impone ai concessionari di cedere gratuitamente la rete ai Monopoli – in caso di revoca, decadenza o scadenza naturale – e questo, insieme al fatto che con il Bando Monti siano state assegnate concessioni di durata ridotta, rischia “di compromettere la convenienza economica della gara, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili”. Con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il dissequestro di un CTD collegato a Bet1128, ritenendo discriminatorio lo schema di convenzione del bando Monti. La clausola in questione è stata impugnata dai maggiori bookmaker esteri, diverse decine di giudici hanno rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea, la prima sentenza è attesa a inizio 2016. Il Tribunale di Milano, tuttavia, non ha voluto attendere che i giudici comunitari facesso chiarezza e ha immediatamente accolto le tesi di Bet1128. Di seguito riportiamo i passaggi fondamentali del provvedimento: “Il collegio ritenuto il carattere discriminatorio dello schema di convenzione emanato dall’AAMS (relativamente agli artt.3 e 25 sull’obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta di gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o di revoca) condividendo le criticità evidenziate nel ricorso difensivo, nelle ordinanze di remissione innanzi alla CGE inoltrate dalla Corte di Cassazione III sezione penale e dalle memorie inoltrate dalla stessa Commissione Europea, secondo cui l’art.25 dello schema di convenzione impone ai concessionari del 2012 una serie di obblighi dalle prevedibili e consistenti implicazioni economiche, con effetti sul piano della convenienza economica dell’accesso alla gara, i quali costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art.49 TFUE ed alla libertà di prestazione di servizi ai sensi dell’art.56 TFUE.
I termini della questione sottoposta al vaglio del Collegio dalla difesa, evidenziano profili di novità rispetto alle precedenti questioni sottoposte e decise dalla Corte di Giustizia Europea con argomenti condivisi pienamente dal Collegio.
Le disposizioni censurate dal ricorrente in questa sede presentano rilevanti profili di criticità, una disposizione come quella censurata e gli oneri complessivi che la stessa colloca pongono la società estera interessata a partecipare alla gara del 2012- come la Centurionbet- in una posizione di oggettivo svantaggio, creando una ulteriore disparità tra vecchi e nuovi concessionari e conferendo un ulteriore vantaggio agli operatori già attivi, ovvero rendendo eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi.
A ben vedere, ammesso che l’obbligo di cessione contribuisca all’obiettivo di lotta alla criminalità e alle frodi e che la cessione della strumentazione e del know-how sia necessaria al fine di mantenere una continuità dell’attività lecita di raccolta delle scommesse, non si rinvengono ragioni giustificatrici nella imposizione del carattere non oneroso della cessione (in luogo di una cessione con indennità o previsioni di rimborso dei costi di investimento) e di ulteriori aggravi di natura economica in capo alla concessionaria, i quali di fatto anche in considerazione della breve durata delle nuove concessioni (ritenuta di per sé non contrastante con le disposizioni comunitarie) rischiano di compromettere la convenienza economica della gara, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili.
Il ritenuto carettere discriminatorio del bando, così come risultante dallo schema di convenzione emanato dall’AAMS (ora ADM), il contegno tenuto dalla società Centurionbet (che in più occasioni ha tentato di interloquire infruttuosamente con la P.A. e che ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’atto che assume essere stato pregiudizievole manifestando dunque un interesse all’aggiudicazione ed un pregiudizio alla libera concorrenza) il contegno tenuto dal ricorrente, inducono a ragionevolmente dubitare della concreta applicabilità della fattispecie incriminatrice al caso di specie.
Si rende superflua ogni ulteriore valutazione in merito alla valenza della mancata adesione alla procedura di regolarizzazione prevista dalla L.190/2014.” “Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto ma soprattutto per le argomentazioni evidenziate dal Tribunale di Milano” commenta l’avv. Vincenzo Scarano, legale di Bet 1128. “I giudici milanesi per la prima volta anticipano – e a ben vedere come si è visto dopo con le conclusioni dell’Avvocato Generale, arrivate a 24 ore di distanza – la illegittimità degli artt.3 e 25 dello schema di convenzione sul bando 2012 in aperto contrasto con l’applicazione degli artt. 49 e 53 del TFUE. Peraltro si evidenzia a chiare lettere proprio la posizione giuridica peculiare dell’operatore BET 1128, da me assistito, che in più circostanze non solo all’epoca del bando di gara 2012 ma anche e soprattutto in occasione della cd. sanatoria ha reso noti i motivi di criticità della legge manifestando un concreto interesse alla partecipazione sia del bando che della procedura di regolarizzazione. La società è sicuramente diretta alla partecipazione al nuovo bando 2016 (di cui si aspetta l’approvazione con la legge di stabilità), ma questo non toglie che sia stata di fatto esclusa sino ad oggi dall’inserimento nel circuito autorizzato dei giochi in Italia. Viene ancora una volta riconosciuta la linearità di azione della Bet 1128, improntata sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali”. gr/AGIMEG