Scommesse, il Tribunale del Riesame di La Spezia dichiara illegittima l’esclusione dal bando di Betuniq

Il Tribunale del riesame di La Spezia, con ordinanza del 9 giugno 2014 sancisce la illegittima esclusione dal bando per la Betuniq. Entra nel merito del motivo di esclusione dal bando di gara  evidenziando che la ragione della mancata ammissione della Uniq Group Ltd  è da rinvenire nella mancanza di una seconda attestazione di solvibilità da parte di un diverso istituto di credito , e non in pregio di  un motivo imperativo di interesse generale.  Di conseguenza, la sua esclusione  appare  non giustificata .  Come riporta un comunicato dell’operatore maltese: “Il complesso provvedimento del Collegio del Riesame, attraverso una attenta disamina della situazione “soggettiva” e delle condizioni createsi nella procedura di gara  , ha statuito che ”la ragione della mancata ammissione della Uniq Group Ltd alla partecipazione alla gara di cui al bando del 31.07.2012 è da rinvenire  nella mancanza di una seconda attestazione di solvibilità da parte di un diverso istituto di credito ( la Uniq Group , aveva tempestivamente informato l’AAMS in ordine alla circostanza che la stessa operava a Malta attraverso conti correnti con un’unica banca  e che pertanto si trovava nella impossibilità di allegare una seconda attestazione di altro istituto di credito).  Continuando  ha altresì ritenuto    “ che, ai fini della prova della capacità economica e finanziaria del soggetto che intende svolgere in Italia, l’attività di accettazione e raccolta di scommesse, la previsione di una seconda attestazione da parte di un diverso istituto di credito appare (oltre che seriamente non perseguibile se, come nel caso di specie, l’operatore economico ha istituito rapporti commerciali con un unico istituto bancario), anche non indispensabile , avuto riguardo al fatto che la solvibilità di un operatore commerciale si misura , ragionevolmente , sulla base della qualità delle referenze e non già della quantità delle attestazioni (appare peraltro del tutto arbitraria la fissazione di un numero di certificazioni da parte dell’AAMS che, nel caso , si è fermata a due ma ben poteva-in astratto-richiederne anche in un numero superiore).  A questo punto “rileva come, significativamente , nel settore degli appalti pubblici ( e quindi in una situazione del tutto assimilabile a quella che ci occupa), il TAR Lazio ed il Consiglio di Stato quale giudice di appello, hanno affermato ( v. sent. Cons di Stato 22.04.2002 n 2183) come “una pluralità di referenze non risultasse proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante , fosse eccessiva rispetto alla modesta entità dell’importo a base d’asta e comunque inidonea a fornire in concreto maggiori garanzie all’ente”, giungendo alla conclusione che “ che l’esclusione della partecipazione della Uniq Group Ltd dalla gara del 31.72012 appare non giustificata sulla base dei motivi addotti a fondamento della decisione dell’AAMS e che, conseguentemente , tale esclusione si deve ritenere discriminatoria in danno della società maltese, oltre che adottata sulla base di criteri privi del requisito di certezza e trasparenza, non motivabile dal fine di evitare il rischio di infiltrazioni della criminalità del settore  e, comunque , non proporzionata al raggiungimento dello scopo (peraltro condivisibile) di consentire l’esercizio dell’attività di cui si discute da parte di soggetti solvibili….non possono costituire il presupposto per l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 4 L 401/1989”. lp/AGIMEG