Scommesse: il Tar Lazio respinge il ricorso di un ctd. “La licenza di polizia può essere rilasciata solo a un concessionario”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da un centro di trasmissione dati collegato a un bookmaker estero, per l’annullamento del decreto attraverso il quale Questore della Provincia di Roma ha ordinato al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività di intermediazione, consistente nel trasmettere dati sulle prenotazioni di scommesse anche di eventi sportivi, per conto della SKS365. Tra le motivazioni “si legge che si deve ricordare il carattere peculiare della disciplina dei giochi d’azzardo, che rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di un’armonizzazione in materia a livello dell’Unione europea, spetta al singolo Stato membro valutare, in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi coinvolti comporta” Di conseguenza “La qualità di concessionario costituisce dunque il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia (per il conseguente svolgimento dell’attività) può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari, ai quali la legge riserva appunto la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. cz/AGIMEG