Scommesse, i dettagli della richiesta di Snai Servizi del titolo autorizzatorio per la raccolta

Ha suscitato scalpore l’istanza di autorizzazione alla raccolta di gioco pubblico inviata dalla Snai Servizi srl al MEF, a Giuseppe Peleggi (Direttore ADM), Luigi Magistro (Vicedirettore ADM), Italo Volpe (Direzione centrale Normativa e Affari Legali ADM) e Roberto Fanelli (Direttore giochi ADM). Questi i passaggi principali del documento:

“L’assetto regolatorio nazionale dell’offerta di giochi e scommesse, è contraddistinto dalla presenza di una pluralità di prodotti gestiti da operatori che ne esercitano la raccolta in alcuni casi in forza di specifico titolo concessorio, ma in molti altri casi, numericamente molto significativi, anche in assenza di specifica concessione italiana, bensì derivandone legittimazione diretta sulla base della libertà di stabilimento e prestazione di servizi, riconosciute dall’Ordinamento dell’Unione Europea (Artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE) con giurisprudenza consolidata della Corte di Giusta Europea a cui lo Stato italiano deve adeguarsi anche, del caso, disapplicando quelle misure che non siano conformi al diritto europeo. In particolare, sin dalla risalente pronuncia del 21 ottobre 1999 (in C-67/98, Zenatti), e con ulteriore sviluppo di argomenti nelle successive pronunce del 3 novembre 2003  (in C-243/01, Gambelli), del 6 marzo 2007 (in C-338/04, C359/04 e C360/04 , Placanica a altri) , nonchè delle più recenti del 16 febbraio 2012 (in C-72/10 e C-77/10, Costa-Cifone) e del 12 settembre 2012 (in C-660/11 e C-8/12, Biasci-Rainone), il Giudice europeo ha sancito che sotto un primo profilo, il legislatore nazionale può legittimamente subordinare l’esercizio delle  attività di raccolta di gioco, a un regime concessorio, purchè tale restrizione risulti da un lato affidata a meccanismi di accesso al mercato non sproporzionati nè di applicazione discriminatoria, e d’altro lato sia concretamente rivolta al perseguimento di finalità di ordine pubblico e di controllo sociale dell diffusione del gioco (prevenzione da frodi e contrasto alle ludopatie), in astratto incompatibili con una politica di espansione dell’offerta di gioco per l’esclusiva massimizzazione del gettito fiscale. Sotto un secondo profilo , tuttavia, per i detti arresti giurisdizionali, ferma l’insussistenza di specifici obblighi di mutuo riconoscimento di titoli abilitativi rilasciati da altri ordinamenti nazionali, il sistema concessorio implementato nell’ordinamento italiano ha illegittimamente penalizzato l’ingresso di operatori di altri Paesi membri nella parte in cui: per le gare svolte dal CONI e dall’ex-UNIRE nel 1999 ha irrazionalmente escluso l’affidamento delle concessioni a società con capitale in titolarità di persone giuridiche (sentenza Placanica); per le gare svolte in applicazione dell’articolo 38, commi 2 e 4, D.L. n. 223/06 (c.d. gare Bersani), ha introdotto condizioni di localizzazioni (distanze minime e contingenti territoriali) e di esercizio dell’attività , tali da avvantaggiare gli operatori preesistenti, in tal modo non rimediando alle discriminazioni inferte dalle precedenti gare del 1999. A tale ultimo riguardo – si legge – con sentenza del 20 agosto 2013, n.6199, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea nuova verifica di legittimità della più recente procedura di gara, prevista dall’art. 10 comma 9-octies, D-L. n. 16/2012 (c.c. Gara Monti), per l’affidamento del servizio di raccolta di giochi ippici e sportivi mediante l’apertura di n. 2000 negozi di gioco, sospettata di avvantaggiare gli operatori già insediati nell’ordinamento nazionale nella parte in cui contempla una durata (4 anni) dei rapporti concessori diversa rispetto alle concessioni assegnate in precedenza, ma soprattutto inadeguata a consentire un ragionevole ritorno negli investimenti da parte dei soggetti che non siano già titolari di concessione italiana”.

“Gli apporti dell’illustrata giurisprudenza europea sono stati recepiti dalle Autorità giudiziarie e di polizia dello Stato italiano, risultando così acquisto che, fermi i controlli di pubblica sicurezza sottesi all’ottenimento delle apposite licenze questorili previste dal TULPS, l’esercizio della raccolta del gioco non è impedito a soggetti privi di concessione italiana, legittimati a operare nel mercato nazionale direttamente in forza dei principi europei di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi.  Rapportata al concreto assetto del mercato nazionale delle scommesse, tale impostazione rappresenta una conseguenza della politica di espansione dell’offerta di gioco che persegue nei fatti una finalità assorbente di esclusiva massimizzazione del gettito fiscale, ma ciò è sancito incompatibile con la persistenza di un regime di accesso a mercato contingentato. Ne consegue che il modello concessori di gestione dell’attività di scommesse, pur se era stato riconosciuto potesse essere riservato allo Stato, nella sua concreta attuazione in Italia, di fatto si è reso incompatibile  con le condizioni che ne escludono legittimità se fonda il contingentamento sulla sola massimizzazione del gettito erariale: deve essere superato da un sistema a fonte abilitativa generale, nell’esercizio della libertà di stabilimento garantita dal diritto dell’Unione Europea.Quest’ultima conclusione, peraltro, non appare inconciliabile con la permanenza del monopolio pubblico sul gioco sancito dall’art.1 n, 496/1948, inteso tuttavia come riserva di potere disciplinare in capo allo Stato con riguardo alle condizioni e alle modalità di esercizio dell’attività che consenta di finalizzarla a esigenze di controllo sociale e di ordine pubblico, senza, perciò, l’imposizione di limiti contingeziali ispirati soltanto al mantenimento di soglie predeterminate di gettito fiscale”

“Pertanto, l’istante, interessata a svolgere l’attività di raccolta dei prodotti di gioco e di scommessa che la legge consente agli operatori nazionali di gestire, in forza di concessione, rivendica di esserne autorizzata dalle intestate Autorità in base ad apposito titolo abilitativo, in conformità alle medesime condizioni organizzative, economiche e fiscali imposte nell’applicazione della libertà di stabilimento europeo anche ai soggetti che non abbiano titolo concessorio,  ma dispongano di mero riconoscimento abilitativo rilasciato dallo Stato di appartenenza. Alla luce delle precedenti considerazioni, infatti, l’istante ha titolo per pretendere il rilascio di una tale analoga autorizzazione, non discriminatoria, trovandosi nella posizione analoga agli operatori transnazionali che non hanno potuto accedere ad una procedura selettiva effettivamente ispirata a condizioni di esercizio non discriminatorie, complessivamente sproporzionate e incongruenti con le superiori condizioni di legittimità imposte dall’ordinamento europeo, e che in base alla libertà europea di stabilimento raccolgono gioco lecito in Italia sula base di titolo meramente autorizzatorio rilasciato dallo Stato di appartenenza. D’altra parte, nella concreta situazione in cui si è venuto costituendo il murato assetto di mercato, l’autorizzazione qui richiesta non trova ostacolo nelle disposizioni legislative e regolamentari che hanno sino ad oggi attuato la possibilità di gestione delegata dell’attività di gioco mediante l’attribuzione di concessioni sottoposte a contingente numerico: la cogenza dei rammentati precetti europei, infatti,  ne imporrebbe evidentemente l’integrale disapplicazione, pena un effetto discriminatorio rovesciato penalizzante l’operatore nazionale nei cui confronti non sarebbero garantite quelle libertà di stabilimento di cui fruiscono in modo diffuso e generalizzato gli operatori transnazionali”.

In merito a quanto riportato la Snai Servizi ha quindi chiesto il rilascio di apposito titolo autorizzatorio che le consenta l’esercizio della raccolta di giochi e scommesse ippiche e sportive.  lp/AGIMEG