Scommesse, Corte di Giustizia su Goldbet: Stanleybet “Necessaria chiarezza. Solo Stanleybet ha subito reali discriminazioni, il resto è solo apparenza e abuso del diritto”

Un evento storico: per la prima volta Stanleybet, lo Stato Italiano e la Commissione Europea sono alleate di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con l’obiettivo comune di dimostrare che l’operatore Goldbet, non avendo subito nessuna reale discriminazione in Italia, svolge una attività che si potrebbe ritenere in violazione della legge nazionale e dell’Unione Europea. Il procedimento – si legge in una nota di Stanleybet – innanzi alla massima Corte Europea nasce dal TAR Toscana. Goldbet si era rivolta ai Giudici amministrativi per contestare il diniego del Questore alla richiesta di autorizzazione di polizia. Stanleybet si è immediatamente costituita nel procedimento amministrativo ad opponendum di Goldbet, sia con Stanleybet International Liverpool che con Stanleybet Malta, e ha richiesto il rinvio del caso alla Corte di Giustizia Europea. Con ordinanza del 5 dicembre 2011 il TAR accoglie tale richiesta, solleva la questione pregiudiziale comunitaria e manda il caso alla Corte Europea. Stanleybet chiede alla Corte di Giustizia di esaminare dettagliatamente il caso Goldbet e chiede l’emissione di una sentenza sull’operatore austriaco. La Corte di Giustizia dispone l’istruttoria della questione pregiudiziale Goldbet con il deposito di osservazioni scritte e fissa l’udienza orale. La Corte non si esprimerà con semplice e sommaria ordinanza, come aveva fatto con il caso Zungri, ma emetterà una sentenza. La Corte aveva parzialmente accolto la iniziale richiesta di Stanleybet convocando le parti all’udienza del 18/04/2013, ma specificando che non verrà chiesta l’opinione dell’Avvocato Generale. Una procedura semplificata quindi che dovrebbe portare alla sentenza contro Goldbet entro 4-6 mesi da oggi.

CORTE DI GIUSTIZIA – grande sezione UDIENZA DEL 18.4.2013 h.9,30

Poco prima dell’inizio dell’udienza, la Corte ha chiamato tutte le parti (Stati Membri, Commissione Europea, Avvocati delle parti) a un meeting a porte chiuse della durata di appena 10 minuti. Si saprà poi che la Corte ha chiesto a tutti di concentrarsi sulle differenze, in relazione alla applicazione della Sentenza Costa Cifone, tra il caso Stanleybet e il caso Goldbet. Si capisce subito che la Corte, a fronte delle delucidazioni scritte presentate da Stanleybet, dal Governo italiano e da tutte le altre parti, ha già individuato le tematiche a carico di Goldbet, ha già identificato le criticità dell’operatore austriaco per le quali è necessaria una decisione con sentenza autonoma.

Gli avvocati di Goldbet, Avv.ti Dossena e Donati, parlano per primi quali difensori dei ricorrenti.

Viene poi immediatamente data la parola agli Avvocati storici di Stanleybet: Avv.ti Agnello e Jacchia. Segue l’intervento di Snai, che pure come Stanleybet si era costituita ad opponendum di Goldbet, con gli avv. Gaetano Viciconte e Alessandra Fratini, quest’ultima titolare di studio di diritto europeo a Bruxelles. Era presente anche l’avvocato Chiara Sambaldi, storico difensore dei punti Snai sul territorio italiano. E’ poi il turno dell’ottimo intervento dell’Avv. Fiorentino, Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dello Stato Italiano. Parlano poi nell’ordine i rappresentanti del Belgio e del Portogallo. Chiude gli interventi il rappresentate della Commissione Europea, l’avv. Daniele Nardi.

La posizione di Stanleybet è stata evidenziata dall’avvocato Daniela Agnello e dall’avvocato Roberto Jacchia chiarendo che i titolari dei centri Goldbet svolgono la loro attività in assoluta violazione di legge, ovvero:

·        in assenza della concessione statale all’esercizio delle scommesse,

·        in assenza della licenza di polizia o di qualunque altro titolo autorizzatorio,

·        in assenza di qualsiasi legittimazione di origine comunitaria.

Stanleybet ha esposto ai giudici della Corte di Giustizia le sostanziali differenze tra la propria posizione giuridica e la propria storia, ben conosciute dalla Corte, rispetto alla posizione giuridica e alla storia di Goldbet, che non ha subito discriminazioni o restrizioni  nell’accesso al mercato italiano dei giochi e delle scommesse. Sui medesimi profili si sono espresse anche l’Avvocatura dello Stato e la Commissione Europea.

Segnatamente, l’operatore Goldbet vorrebbe beneficiare delle libertà fondamentali del Trattato, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte e, specificatamente, dalla sentenza Costa-Cifone, lamentando discriminazioni e restrizioni mai subite.

Goldbet vorrebbe creare artificiosamente le condizioni necessarie per ottenere indebiti vantaggi dalle norme dell’Unione e per sottrarsi abusivamente all’impero delle leggi nazionali.

Ma Stanleybet ha ben rappresentato ai giudici europei che tali attività integrano aspetti di “abuso del diritto” che sono ben presenti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La Corte evidenzierà certamente le differenze tra la Stanley, realmente limitata e discriminata nell’accesso alle gare italiane, rispetto alla Goldbet, che non ha subito illegittime esclusioni e non ha impugnato le gare e che oggi opera in assenza di un titolo di legittimazione.

Naturalmente, al di là delle opinioni di Stanley, che sono e restano opinioni di parte, il giudizio finale che conta è quello della Corte di Giustizia, a cui tutti hanno chiesto di fare chiarezza e a cui ci rimettiamo con fiducia.

I fatti che hanno portato alla questione pregiudiziale:

La STANLEY INTERNATIONAL BETTING LIMITED e la STANLEYBET MALTA sono intervenute ad opponendum nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, n. 1391/2010 Registro Ricorso, Befani Miriam (ricorrente) contro Ministero dell’Interno (riunito al n. 821/2010 Reg. Ric. Rainone contro il Ministero dell’Interno e al n. 931/2010 Reg. Ric. Viviani contro Ministero dell’Interno).

Il TAR ha sospeso tutti i giudizi con provvedimento collegiale n. 1861/2011 Reg. Provv. Coll. del 15 giugno 2011, depositato il 5 dicembre 2011, e ha sollevato questione pregiudiziale comunitaria.

I titolari dei centri Goldbet hanno stipulato un contratto di trasmissione dati relativi a scommesse su eventi sportivi in favore della società austriaca e hanno presentato richiesta di licenza ex art. 88 Tulps. La Questura di Firenze ha emesso il provvedimento di diniego, impugnato innanzi al Tar Toscana che ha proposto la domanda di pronunzia pregiudiziale.

Nel procedimento pendente davanti al Giudice amministrativo si è costituita, con atto di intervento ad opponendum, anche Snai. lp/AGIMEG