Scommesse: Consiglio di Stato rinvia alla Corte di Giustizia Europea nuovo ricorso sul bando per le 2000 agenzie

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (…) chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione europea specificata in motivazione”, ovvero sulla durata temporale delle 2.000 concessioni per le scommesse messe a gara con il cosiddetto bando Monti. E’ quanto stabilito con ordinanza cautelare dai giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da “Sogno di Tolosa Ltd” società maltese che opera nel settore delle scommesse e ha costituito una rete di “sportelli virtuali affiliati” in Italia che raccolgono e trasmettono telematicamente le scommesse. Con ricorso in primo grado la società e alcuni dei propri franchisor avevano impugnato il bando di gara per l’affidamento in concessione di 2.000 diritti per l’esercizio delle scommesse e tutti gli atti collegati (schema di convenzione relativa al rapporto di concessione, regole amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della convenzione, regole tecniche per la gestione della concessione, nomenclatore unico delle definizioni, riferimenti normativi, schema di domanda di partecipazione). “La società – si legge nel provvedimento di Palazzo Spada – pur dichiarando di non aver presentato domanda di partecipazione alla gara, ha dedotto articolate censure sia in ordine al radicale contrasto del sistema nazionale di affidamento in concessione della raccolta delle scommesse rispetto alla normativa comunitaria, sia l’illegittimità di varie disposizioni del bando e dello schema di convenzione”. Con la sentenza del 20 febbraio 2013 il T.A.R. Lazio,”ha ritenuto inammissibili le censure riferite all’indizione della gara e alle clausole censurate, nonché l’infondatezza della domanda intesa al riconoscimento del diritto della società di continuare a svolgere la propria attività al di fuori del sistema nazionale di concessione della raccolta delle scommesse”. La società ha quindi impugnato la sentenza di primo grado al Consiglio di Stato che ha scelto di rinvire la questione alla CGE. “Il Collegio (…) ritiene di dover sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (…) su questione intepretativa invero già rimessa con sentenza parziale e contestuale ordinanza della Sezione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 agosto 2013, n. 4199); Con la predetta sentenza – si legge – sono state affrontate e risolte in senso negativo le questioni, pure sollevate dagli appellanti, concernenti la legittimità comunitaria della normativa italiana con riferimento all’affidamento mediante concessione della raccolta delle scommesse, mentre sono state ritenute legittime e non discriminatorie le clausole del bando di gara relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, alla misura del corrispettivo della gestione, al numero delle concessioni, alle previsioni dello schema di convenzione riferite alla decadenza e revoca delle concessioni. E’ stato invece considerata meritevole di approfondimento da parte della Corte dell’Unione Europea la questione della compatibilità con la normativa dei Trattati dell’art. 10 comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, nella parte in cui fissa un limite temporale contenuto alle concessioni poste a gara e alla dichiarata finalità di conseguire l’allineamento della durata della scadenza delle nuove concessioni alle c.d. concessioni storiche”. Il Collegio “ritiene quindi di dover proporre, anche nel presente giudizio, la questione pregiudiziale nei termini già posti, ossia: se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza 16.02.2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare; se gli artt. 49 e segg. e 56 e segg. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella medesima sentenza 16.02.2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l’esigenza di riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione causale adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata dei rapporti concessori in passato attribuiti”. im/AGIMEG