Scommesse, Consiglio di Stato non accoglie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di un ctd: “è ammesso solo contro gli atti amministrativi definitivi”

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal titolare di un centro  servizi transfrontalieri di trasmissione di dati inerenti a proposte negoziali di scommessa per via telematica per conto di un bookmaker con sede a Malta. Il ricorrente richiedeva l’annullamento del provvedimento adottato dal questore di Salerno, che aveva negato l’ autorizzazione di p.s. per poter svolgere tali servizi. Secondo lo stesso ricorrente tale provvedimento avrebbe violato le norme nazionali e comunitarie in materia di scommesse. La Sezione rileva che “il ricorso è stato presentato contro un provvedimento, che non costituisce un atto definitivo. L’art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi dispone che il ricorso straordinario è ammesso contro gli atti amministrativi definitivi; e tali sono i provvedimenti contro i quali non è previsto o è stato esperito il ricorso amministrativo ordinario. In particolare, contro gli atti emanati da un funzionario che abbia un superiore gerarchico o che dipenda, per certe funzioni, da altra autorità (nel caso in esame: il prefetto) è esperibile il ricorso gerarchico, sicché essi non possono essere direttamente impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”. cz/AGIMEG