Scommesse, Consiglio di Stato dichiara improcedibile ricorso contro limitazione oraria Comune di Ravenna

Il Consiglio di Stato – Sezione Prima ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto nei confronti del Comune di Ravenna contro la limitazione orario di apertura dell’esercizio per la raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali. “Il ricorrente – si legge nella sentenza – ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto con il quale il prefetto di Ravenna ha respinto il ricorso gerarchico presentato dallo stesso per ottenere la revisione della prescrizione concernente la limitazione dell’orario di apertura di un esercizio per la raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali, che era contenuta nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal questore. Avverso tale provvedimento si sostengono i vizi di violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e sviamento. Peraltro, poiché la delibera comunale che aveva ad oggetto gli orari di apertura delle attività di raccolta scommesse era stato oggetto di impugnativa da parte dell’interessato in sede giurisdizionale, la prefettura decideva di revocare, in via di autotutela, il provvedimento oggetto del presente ricorso e, con altro decreto, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa dell’atto del questore, in considerazione della natura ampliativa della sfera soggettiva del destinatario, nonché l’inammissibilità del gravame proposto in sede amministrativa”. Per il CdS il ricorso straordinario deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, in conseguenza del rinnovo della procedura, il ricorrente non può ottenere alcun beneficio dall’annullamento dell’atto impugnato, che è stato sostituito da un ulteriore provvedimento emanato a seguito di un nuovo iter istruttorio. Pertanto, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione”. lp/AGIMEG