Scommesse, conclusioni CGE su causa Politanò-BetUniq: “Restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate in settori delicati come quello del gioco d’azzardo”

“Le restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere giustificate. Appare, per esempio, legittimo per gli Stati membri prevedere delle legislazioni che offrano più garanzie in settori particolarmente delicati come quello del gioco d’azzardo. Sarà quindi compito del giudice nazionale verificare, nel concreto, se le misure previste dallo Stato siano proporzionate o meno rispetto al perseguimento di questi obiettivi”. Queste le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea, Nils Wahl, sulla causa Politanò-BetUniq. A rimettere la questione al giudice comunitario è stato il Tribunale di Reggio Calabria, affrontando il procedimento penale avviato nei confronti del titolare di un Ctd collegato al bookmaker maltese per avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione o licenza per conto di un allibratore straniero, la UniqGroup LTD, società maltese. La Uniqgroup sostiene di essere stata esclusa dal bando Monti in forza di alcune clausole discriminatorie: aveva infatti allegato alla domanda di partecipazione un’unica attestazione della capacità economico finanziaria, invece delle due previste dal bando. Premesso che la necessità delle attestazioni previste dalla normativa italiana può astrattamente configurare una restrizione alla libertà di stabilimento, secondo l’Avvocato Generale “essa non comporta alcuna discriminazione, essendo tali requisiti richiesti tanto alle imprese italiane quanto alle imprese degli altri Paesi membri”. L’Avvocato Generale sostiene che “la direttiva del 2004 sugli appalti pubblici, nel caso di specie, non può essere considerata applicabile, perché, ai sensi del suo stesso art. 17, nel proprio ambito non rientrano le fattispecie che non ineriscono il mercato pubblico (come, per esempio, gli appalti pubblici, sottoposti a gara e aggiudicati da una pubblica amministrazione), quali concessioni di servizi in cui il vantaggio per il concessionario consiste esclusivamente nel potere esercitare un’attività assumendone il rischio d’impresa”. Tali considerazioni sono suffragate, secondo l’Avvocato Generale Wahl, dalla più recente giurisprudenza della Corte UE. cr/AGIMEG