Scommesse, Cassazione respinge ricorso ctd: “Va dimostrata discriminazione bookmaker estero”

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della titolare di un ctd avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno di condanna per i reati relativi alla mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, all’esercizio abusivo dell’organizzazione di scommesse e concorsi e alla raccolta di scommesse in collegamento telematico in mancanza di autorizzazione. “Questa Corte ha già affermato che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le stesse o a causa di una illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario stesso. Sicché, in altri termini, per procedere alla disapplicazione della normativa interna anche nei confronti degli operatori comunitari, cui l’imputato sia collegato, sarebbe necessario dimostrare rispetto a quali gare si sia dispiegato il comportamento discriminatorio nei confronti delle predette società sotto il profilo o di un’arbitraria esclusione oppure di un impedimento a partecipare (nonostante la manifestata volontà) in condizione di parità con gli altri concorrenti oppure individuare un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei loro confronti”. La ricorrente ha sostenuto la discriminazione per effetto della clausola della cessione non onerosa della rete prevista dal bando del 2012, ma per i supremi giudici “appare nella specie irrilevante atteso che la clausola in oggetto attiene, come già detto, ai ‘bandi di gara’ indetti a seguito del d.l. n. 16 del 2012 essendo invece la condotta contestata stata realizzata nell’anno 2011”. I giudici hanno così dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di 2.000 euro in favore della Cassa delle ammende. cdn/AGIMEG