Scommesse, Cassazione respinge ricorso ctd su sequestro attrezzature: “Mai chiesta autorizzazione per accettazione scommesse”

La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso di un titolare di un ctd, collegato a un operatore estero, contro l’ordinanza del Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere (CE), che ha disposto il sequestro preventivo delle attrezzature presenti nei locali per l’attività di accettazione di scommesse sportive. Il Tribunale dava atto che il titolare era risultato “privo dell’autorizzazione, tra l’altro neppure richiesta, di cui all’art. 88 Tulps per l’accettazione di scommesse sportive”. Il ricorrente ha osservato che la propria attività si esauriva nella sola raccolta e trasmissione dati nei confronti dell’operatore estero, e doveva quindi considerarsi lecita in quanto limitata al supporto tecnico per l’inoltro dei dati di scommessa. La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente “non ha allegato la prova del presupposto, indispensabile, del diniego di autorizzazione ex art. 88 Tulps in ragione della mancanza della concessione in capo alla società straniera (ovvero ancor prima della richiesta della relativa autorizzazione), ed in proposito il provvedimento impugnato ha dato conto del difetto dell’istanza, tale da avere impedito in radice la verifica dell’illegittimità di ragioni di esclusione perché in violazione dei principi posti dagli artt. 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, irregolarità commesse nell’ambito della procedura di concessione di queste ultime vizierebbero anche la procedura di rilascio di autorizzazioni di polizia, la cui mancanza non potrà perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti a ottenere tali autorizzazioni per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione. (…). In questo quadro normativo e giurisprudenziale, la disapplicazione presuppone la dimostrazione che colui che intende esercitare l’attività di cui all’art.4 deve aver richiesto l’autorizzazione ex art. 88 e che il diniego di autorizzazione sia motivato sulla mancanza di concessione in capo alla società estera illegittimamente discriminata dal bando. Presupposto invero non dimostrato. Nel difetto della richiesta di rilascio dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 Tulps, ogni ulteriore questione circa la pretesa violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento è priva persino delle sue basi fattuali”. lp/AGIMEG