Scommesse, per Cassazione inammissibile ricorso su non luogo a procedere per esercizio abusivo raccolta scommesse

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza emessa dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano – con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pasquale Rubino in relazione ai reati di concorso in truffa e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 I. 401/89) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. Per la difesa “avrebbe errato la Corte di appello allorquando ha ritenuto di non poter affrontare la questione della colpevolezza dell’imputato in ragione del fatto che non fosse evidente la prova della sua innocenza, in quanto se l’imputato voleva richiedere una pronunzia nel merito avrebbe dovuto rinunciare alla prescrizione”. Per la Suprema Corte “il motivo di ricorso è del tutto generico ma anche perché l’eventuale accoglimento dello stesso imporrebbe un inutile rinvio al Giudice di merito che non potrebbe effettuare alcun accertamento relativo alle questioni eventualmente dedotte stante la già intervenuta estinzione dei reati per prescrizione e nel secondo caso perché questa Corte Suprema ha già avuto modo reiteratamente di chiarire che l’art. 4 L. n. 401 del 1989 è compatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera erogazione dei servizi, rispettivamente sanciti dagli articoli 43 e 49 Trattato CE, e non può quindi ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità con i predetti principi. Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”. lp/AGIMEG