Scommesse, per Cassazione inammissibile ricorso contro custodia in carcere per indagato nell’Operazione ‘Gambling’: “Disposizione tutela ordine economico e di mercato”

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro il provvedimento applicativo della custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria nei confronti di Marco Zucco, in carcere per reato di associazione a delinquere “avente ad oggetto il delitto di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e gli ulteriori reati, ovvero quello di truffa aggravata ai danni dello Stato”. Secondo quanto si legge nella sentenza della Suprema Corte, “l’attività investigativa, di cui danno compiutamente atto sia l’ordinanza genetica che quella impugnata, ha consentito di accertare che la raccolta “da banco” dei giochi e delle scommesse si è concretizzata attraverso una ramificata rete di agenzie che sono state inquadrate, simulatamente, come meri Centri di Trasmissione Dati (CTD) collegati a “bookmaker” esteri (autorizzati a operare la raccolta a distanza in forza di apposite licenze rilasciate dalla competente Autorità maltese) da un apparente “contratto di prestazioni di servizi””. Per la Corte è stata ritenuta compatibile con le norme del Trattato CE la disciplina prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. Pertanto, il fatto che un operatore debba disporre sia di una concessione sia di un’autorizzazione di polizia per poter accedere al mercato di cui trattasi non è, in sé, sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, ossia quello della lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo”. In definitiva, “la disposizione in esame, avente quale scopo la tutela dell’ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mira a reprimere tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia. È appunto ciò che si è verificato nel caso di specie, in cui, secondo quanto accertato dai giudici della cautela, il monopolio di fatto degli imputati in determinate zone, nel campo della diffusione dei brand per il gioco delle scommesse a distanza, è stato reso possibile in virtù del clima di intimidazione creato dall’associazione nei confronti degli altri soggetti economici operanti nello stesso settore”. lp/AGIMEG