Scommesse, Cassazione accoglie ricorso Bet1128: “Comportamento discriminatorio verso l’operatore, illegittima esclusione dalle gare”. Avv. Scarano: “Orientamento conforme a quanto disposto dalla CGE”

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Vincenzo Maria Scarano, difensore della società maltese Bet1128, di un ced di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, contro la convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica avente ad oggetto apparecchiature tecniche ed informatiche finalizzate alla raccolta e alla accettazione di scommesse in favore di Centurion Bet 1128 senza le prescritte autorizzazioni e pertanto in violazione dell’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La Corte osserva innanzitutto che “poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell’ambito della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. Al riguardo, il soggetto privato era privo dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps per l’accettazione di scommesse sportive in favore di Centurion Bet Ltd, mentre quest’ultima società aveva provveduto ad impugnare il bando di gara del 30 luglio 2012 per l’assegnazione delle concessioni di raccolta di scommesse, sebbene non avesse preso parte alla gara in quanto di ritenuta incompatibilità col diritto comunitario”.

Altro punto preso in considerazione riguarda la cessione a titolo gratuito della rete. La Cassazione ricorda infatti che “gli artt. 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che gli stessi ostano ad una disposizione nazionale restrittiva la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete dì gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, spettando al giudice del rinvio ‘nazionale’ la verifica in ordine alla effettiva eccedenza o meno di detta restrizione (…). Alla stregua di quanto osservato, e fornendo continuità alla giurisprudenza già assunta dalla Corte, l’ordinanza impugnata — al fine di complessivamente considerare la pur necessaria tematica in questione — deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, il quale procederà, nell’esercizio dei poteri ad esso normativamente attribuiti nella fase
dell’impugnazione cautelare — e dunque potendo sempre utilizzare e valutare, oltre che la documentazione e gli accertamenti tecnici, anche ulteriori elaborati tecnici sempre producibili dalle parti — a nuovo esame alla luce di quel che si è qui evidenziato, con ampia facoltà di valorizzare ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad
esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in
oggetto al fine di farne discendere la valutazione sulla sussistenza o meno di una
concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero”. Per questi motivi la Cassazione “annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo”.

“In Cassazione è stato confermato il mio ricorso – dichiara ad Agimeg l’Avv. Scarano – ed è stato accolto integralmente il presupposto della Corte di Giustizia europea, che attesta la discriminazione operata nei confronti di Bet1128 dallo schema di convenzione del bando di gara e di conseguenza dei titolari dei ced ad essa collegati da un rapporto contrattuale. La società infatti non è stata messa nelle condizioni di poter partecipare al bando e per questo motivo la norma viene disapplicata, con il rinvio ai singoli tribunali, come nel caso specifico di Fermo, ma anche di Vicenza, per fare opportune valutazione in merito all’immobilizzazioni dei beni materiali e immateriali e per valutare la natura economica dell’investimento per l’apertura del ced”, conclude l’avvocato Scarano. lp/AGIMEG