Scommesse, avv. Agnello (legale Stanley): “Legittima l’attività dei ctd e sarebbe importante trasformare il sistema concessorio in autorizzatorio per indurre i Bookmakers a trasformare i CTD in stabilimenti diretti degli operatori esteri e imporre a tutti le tasse italiane”

La presa di posizione di Luigi Magistro (vice direttore dell’ADM) nei confronti dei centri trasmissione dati, ha innescato una serie di reazioni tra le quali quella di Stanley. Ecco le dichiarazioni, rilasciate ad Agimeg, dall’avvocato Daniela Agnello che ha difeso  Stanley, davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle tre note sentenze (Gambelli, Placanica, Costa-Cifone “l’attività dei bookmakers comunitari e dei CTD affiliati ha costituito materia di ultradecennale contenzioso ed ha formato oggetto di una significativa produzione giurisprudenziale, sia comunitaria che nazionale.  Parliamo del noto Bookmaker Stanley. La giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che i CTD costituiscono la modalità legittima attraverso cui Stanley esercita le libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute dagli artt. 49 e 56 TFUE.  Questo modus operandi è, di fatto e di diritto, l’unico possibile per essere presente sul mercato nazionale delle scommesse, poiché a Stanley – non per sua colpa, e bensì a causa delle discriminazioni poste in essere in suo danno da pregresse misure legislative, regolamentari, amministrative e giudiziarie italiane – è stato impedito di prendere parte alle procedure di affidamento dapprima delle concessioni CONI del 1999, successivamente di quelle AAMS [c.d. concessioni Bersani] nel 2006, e, infine, alle gare 2012. La sentenza del 16.02.12 della Corte UE nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10, procedimenti penali a carico di Costa Marcello e di Ugo Cifone (titolari di centri Stanley), nella questione pregiudiziale comunitaria sollevata dalla Corte di Cassazione, ha statuito che i principi comunitari ostano alla normativa italiana di settore e ha trasmesso gli atti al giudice nazionale per verificare i presupposti per la disapplicazione della sanzione penale. La Corte Suprema di Cassazione ha pienamente recepito i principi enunciati nella sentenza Costa e Cifone e, con un serie considerevole di sentenze (ex plurimis, Cass. Pen, Sez. III, sent. n. 36779 del 10.07.2012), ha disposto la disapplicazione della normativa italiana nei confronti dei CTD Stanley sulla scorta di una complessa motivazione e in virtù del possesso di precipui requisiti in capo titolari dei ctd e dell’operatore comunitario. Il nuovo Bando di gara di cui al DL 16/12, per realizzare il fine dichiaratamente perseguito dell’adeguamento di settore ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia con la sentenza Costa-Cifone, avrebbe dovuto porre rimedio all’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti gare Coni del 1999 e Bersani del 2006. Invero, il Bando in esame non risulta adeguato alla sentenza Costa-Cifone ed alla giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia, e contiene ulteriori profili di criticità e lesività che hanno determinato un nuovo contenzioso, a tutt’oggi pendente. Basti pensare che mentre le concessioni Coni hanno avuto una durata di dodici anni e mezzo e quelle affidate con il Bando Bersani  del 2006 di nove anni, con il DL 16/12 è stata prevista una durata delle concessioni di tre anni e mezzo. Questa significativa differenza della durata di tre famiglie di concessioni destinate a coesistere, si sarebbe tradotta in una obiettiva e dirimente discriminazione nei confronti dei nuovi entrati i quali in un lasso di tempo  molto breve, non sarebbero stati in grado di ammortizzare i costi e gli investimenti sostenuti per l’ingresso in un mercato nazionale saturo, dove gli altri competitors hanno da numerosi anni acquisito le posizioni migliori e le più consolidate. Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto la domanda pregiudiziale comunitaria sollevata dalla Stanley sulla gara per l’affidamento in concessione di 2000 diritti per l’attivazione e l’esercizio di giochi pubblici su rete fisica. In data 5.02.14, anche la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, evidenziando, ancora una volta, dubbi interpretativi anche sulla nuova disciplina di gara prevista dal D.L.16/12. Numerose altre autorità di merito hanno sollevato dubbi interpretativi sulla nuova normativa di gara. Ne consegue che il sistema concessorio italiano delle scommesse è stato strutturato su tre gare: due già dichiarate disciminatorie nei confrnti degli operatori comunitari, l’ultima all’attenzione dell’autorità giudiziaria comunitaria. Come è noto, tuttavia, la disapplicazione della sanzione penale e, in genere, della normativa di settore opera nel caso singolo ed ex post, e non già erga omnes ed ex ante.

Ciò comporta che tale disapplicazione deve venire richiesta ed ottenuta da ogni interessato in ogni singolo procedimento e giudizio instaurato nei suoi confronti. Accade, infatti, che i centri vengono perquisiti, sequestrati, rinviati a giudizio.  L’autorità giudiziaria italiana solo dopo una disamina della posizione del centro, un controllo degli elementi soggettivi, un accertamento sulla preventiva presentazione della richiesta di autorizzazione di P.S., nonchè una verifica della discriminazione subita dal Book nella fase di accesso al sistema concessorio, provvede alla disapplicazione della sanzione penale, al dissequestro o all’assoluzione del titolare del CTD. Ma, talvolta, tali accertamenti richiedono tempi lunghi e i centri rimangono sequestrati o sottoposti ai procedimenti penali e amministrativi. Secondo questo difensore per ottenere il regolare pagamento delle tasse in Italia da parte degli operatori comunitari occorrerebbe legittimare questi CTD in via definitiva. L’attuale CTD è un soggetto terzo rispetto al contratto di scommessa (che interviene tra l’operatore comunitario e lo scommettitore italiano), svolge una mera attività di servizio transfrontaliero, è estraneo all’attività economica del book, non stipula contratti, non incide sull’organizzazione, sulla raccolta o sul rischio (così come statuito dal Consiglio di Stato e dalle autorità giudiziarie penali e tributarie). Anche alla luce delle scadenze di tutte le concessioni, si dovrebbe modificare la normativa vigente, trasformare il sistema concessorio in autorizzatorio, indurre i Bookmakers a trasformare i CTD da meri intermediari a stabilimenti diretti degli operatori esteri e, quindi, imporre a tutti, nella stessa misura, le tasse italiane. La società Stanley che assisto, più volte ha partecipato ad incontri presso la sede di AAMS per trovare un accordo e trasformare le sue ricevitorie in sedi dirette (Stanley Italia) così come avviene negli altri paesi europei. Le trattative non hanno portato a dei risultati immediati a causa dei ritardi burocratici, dell’inerzia o della lentezza del sistema legislativo. Un tavolo di confronto tecnico-giuridico, forse, potrebbe essere l’occasione per trovare la soluzione definitiva. Bisognerebbe lavorare tutti insieme, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, ad un progetto di riqualificazione globale.” lp/AGIMEG