Sale gioco: per il Consiglio di Stato legittimo il regolamento su distanze minime di Bressanone

Regolamento sulle distanze minime delle sale giochi legittimo anche a Bressanone. Lo stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato che – riformando la sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano – accoglie il ricorso del Comune contro alcuni titolari di alcune sale Vlt. Una di queste attività era stata trasferita in un nuovo locale, situato a meno di 300 metri dall’Università, violando quindi i limiti di distanza minima dai luoghi sensibili prevista dal regolamento comunale. Alla sala quindi era stata revocata la licenza, di conseguenza i titolari avevano adito i giudici amministrativi ottenendo ragione in primo grado. Il Tribunale aveva inoltre sottolineato che l’attività di raccolta di giocate tramite le VLT integrasse “una fattispecie differente da quella riguardante gli esercizi pubblici che esplicano attività di ‘sala giochi’ sulla base dell’autorizzazione di cui all’art. 86 del TULPS” ed esulasse dunque “dall’ambito di applicazione della citata disciplina legislativa, estesa solo dall’art. 4 l. prov. n. 15 del 21 dicembre 2011, entrato in vigore il 28 dicembre 2011, anche agli esercizi dedicati al gioco VLT, e dunque inapplicabile ratione temporis alla licenza in questione”. Per i giudici di secondo grado invece, “le quali si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica”. E i giudici di Palazzo Spada aggiungono: “quali pubblici esercizi, le «sale dedicate» (previste dalla normativa per l’installazione delle VLT, ndr) erano, dunque, assoggettate ai divieti di localizzazione posti dall’art. 11, comma 1-bis, l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58, già prima della relativa espressa «estensione» ad opera della nuova disposizione normativa, assurgente dunque a valenza ricognitiva/interpretativa di un precedente significato normativo già presente nell’ordinamento”. Confermano poi che rientrano “nel genus delle «sale da gioco e di attrazione», soggette alla disciplina della l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, e dunque, anche per questa via, attratte nell’orbita del divieto di localizzazione contenuto nel comma 1 dell’art. 5-bis, ancora prima dell’espressa formulazione del relativo enunciato normativo con riguardo alle «sale dedicate», nel nuovo comma 2-bis che, anche sotto tale profilo, è qualificabile come disposizione di natura interpretativa con valore ricognitivo”. lp/AGIMEG