Pubblicità, Liberatore (AGCOM): “Tra le criticità diverso regime sanzionatorio tra emittenti locali e nazionali, ma soprattutto l’assenza di Internet nelle nuove disposizioni”

Difficoltà di individuare le nozioni di media specializzati e di trasmissioni generaliste che non corrispondono a nessuna definizione normativa e irragionevole equiparazione tra il trattamento sanzionatorio delle emittenti locali e quelle nazionali, con sanzioni comprese fra 100 mila e 500 mila euro.  Sono solo alcune delle criticità della normativa sul divieto di pubblicità sui giochi che sono state evidenziate dalla ricerca sulle “Nuove patologie sociali” dell’Università di Firenze dal titolo “Il gioco d’azzardo nella pubblicità: tra autodisciplina e compiti dell’autorità di garanzia”, presentata da Benedetta Liberatore, della Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Agcom (autorità garante della comunicazione). In particolare, si evidenzia come “i divieti in questione per le emittenti locali non sono assistiti da un regime sanzionatorio più favorevole, diversamente da quanto previsto dal Tusmar (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) per il caso di violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità e televendite da parte dell’emittenza locale”. Inoltre, si assiste a una difficoltà di individuare con esattezza i destinatari del divieto, ad esempio chi deve intendersi per proprietario del mezzo con il quale la pubblicità è diffusa. Tra le criticità più evidenti, il difetto di coordinamento tra norme e sovrapposizione di competenze tra l’ AAMS e l’AGCOM. L’articolo 1, comma 940 attribuisce infatti all’AGCOM la competenza ad applicare le sanzioni per la violazione delle regole contenute nei commi 938, 939 e del decreto di cui al comma 937, secondo i principi della legge 689/81, mentre rimane tuttavia formalmente in vigore il comma 6 dell’articolo 7 che attribuisce l’attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ma il grande bug del sistema, secondo la ricerca, è che “le nuove disposizioni si rivolgono a «propaganda pubblicitaria audiovisiva» e alla «pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni generaliste». Quindi il riferimento è alla TV tradizionale, mentre Internet resta fuori dalle previsioni. lp/AGIMEG