Ippica, Tar Lazio: il decreto Mipaaf per pagamenti dilazionati e riduzione delle corse dovrà essere riformulato

Il Tar Lazio si è pronunciato sul ricorso di alcune categorie ippiche contro il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali accogliendolo e stabilendo che il decreto del 31 gennaio 2013 recante la ripartizione delle funzioni già attribuite all’ASSI dovrà essere riformulato in quanto il piano di rientro ed il provvedimento impugnato che ne dispone l’approvazione sono illegittimi per difetto di motivazione, ne deriva per questo l’obbligo per il Ministero emanante di riformularlo, assicurando il confronto partecipativo con le parti ricorrenti e con effetto per il periodo compreso tra la notifica della presente sentenza ed il 31 dicembre 2015. “Nel caso dell’odierna fattispecie, le parti ricorrenti, nel censurare il difetto di motivazione del decreto impugnato, non hanno meramente dedotto (in negativo) l’assenza di un criterio di scelta circa le giornate ippiche da ridurre, ma anche (in positivo) l’esistenza di vari ed alternativi criteri di valutazione dell’efficienza della spesa cui l’Amministrazione avrebbe potuto attingere (vedasi la consulenza tecnica, resa in un giudizio civile, depositata in allegato alla memoria prodotta in vista dell’udienza pubblica di discussione delle cause)”. “In questo senso, il difetto di motivazione dedotto è volto a censurare l’atto impugnato nella parte in cui ha disposto tagli lineari delle spese senza ricorrere ad analisi di tipo qualitativo, possibili secondo i metodi alternativi allegati, così da portare ad un taglio analitico delle giornate di corsa “improduttive” sotto il profilo sia degli incassi che del rendimento delle spese sopportate dall’ente (ovvero sotto il profilo dell’efficienza allocativa delle risorse pubbliche), e condurre, ove necessario, alla limitazione delle giornate di corsa nei termini dell’ottimale rapporto tra la massima diminuzione possibile della spesa ed il miglior rendimento dell’erogazione del servizio”. Per tali motivazioni il “piano di rientro ed il provvedimento impugnato che ne dispone l’approvazione sono illegittimi per difetto di motivazione, derivandone l’obbligo per il Ministero emanante di riformularlo, assicurando il confronto partecipativo con le parti ricorrenti e con effetto per il periodo compreso tra la notifica della presente sentenza ed il 31 dicembre 2015 e la domanda di risarcimento, nei ricorsi in cui è proposta, è generica e come tale va respinta, posto che l’annullamento degli atti impugnati (nella parte in cui prevedono la distribuzione dei debiti verso gli operatori nel triennio senza i necessari accessori di legge) è sostanzialmente soddisfacente delle pretese delle parti; mentre non viene comprovato alcun effettivo ed attuale danno ulteriormente o diversamente risarcibile”. mdc/AGIMEG