Scommesse ippiche, Corte Costituzionale boccia lo sconto del 5% sul prelievo minimo garantito, ma la compensazione effettuata dal Legislatore è legittima

E’ “fondata la questione di costituzionalità, laddove si censura lo sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari, sbarramento su cui in realtà si incentrano le osservazioni del rimettente”. E’ quanto scrive la Corte Costituzionale nella sentenza in cui ha accolto in parte il ricorso contro la norma – l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento – che prevedeva di risolvere la questione dei minimi garantiti con uno sconto del 5% sull’importo dovuto. I minimi sono l’importo di prelievo fiscale che le agenzie di scommesse avrebbero dovuto garantire a prescindere dalle scommesse raccolte. Le agenzie  – anche grazie a una serie di pronunce giudiziali e a un lodo arbitrale – non hanno pagato i minimi per diversi anni, il Tar in particolare ha dichiarato il prelievo inesigibile fino a quando l’Amministrazione non avesse adottato le cosiddette misure di salvaguardia, ovvero delle previsioni volte a compensare le agenzie per la concorrenza esercitata dal mercato parallelo. I minimi accumulati nel corso degli anni hanno raggiunto i 100 milioni di euro, il legislatore – costatando l’inerzia dell’Amministrazione nell’adottare le misure di salvaguardia – ha previsto una sorta di transazione, concedendo uno sconto del 5% alle agenzie, appunto con il decreto 16 del 2012. Per la Corte Costituzionale, lo strumento è di per sé legittimo: “Si tratta di una finalità di per sé non incongrua, ed anzi condivisibile, dal punto di vista sia dell’interesse pubblico alla riscossione delle entrate in questione, sia di quello privato dei concessionari, indubbiamente danneggiati dal prolungato stato di paralisi dell’azione amministrativa”. La norma controversa è conforme “del tutto coerente con tali finalità. Esso non solo non può considerarsi irragionevole, ma, al contrario, è stato reso necessitato dall’inadempimento dell’amministrazione e dal suo espresso riconoscimento dell’impossibilità di individuare misure di salvaguardia diverse dal riequilibrio “interno” del rapporto concessorio”. La Consulta ha invece censurato la misura del 5%, il quadro normativo infatti “evidenzia la irragionevolezza di questa parte della disposizione”. E spiega, “Esiste, infatti, una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio”. Secondo la Consulta “non emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, e cioè – si ripete − la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità”. gr/AGIMEG