Tar Sicilia, la ricevitoria che decade dalla concessione del lotto non perde anche quella per i tabacchi

La ricevitoria che perde la concessione per la raccolta del lotto non viene privata automaticamente di quella per la vendita dei tabacchi, è necessario che i Monopoli adottino un provvedimento autonomo, e forniscano un’adeguata motivazione. Lo afferma il Tar Sicilia accogliendo il ricorso intentato dalla titolare dio una tabaccheria di Catania. La signora aveva ripetutamente versato in ritardo i proventi della raccolta del gioco, la sede territoriale dei Monopoli aveva quindi disposto – con un unico atto – la decadenza delle concessione per la vendita dei tabacchi (che comporta anche la perdita della concessione per il Lotto) spiegando che era venuto meno il rapporto fiduciario. Il Tar tuttavia spiega che – in base alla legge 1293/1957, che disciplina la vendita dei generi di monopolio – l’Amministrazione avrebbe potuto revocare solo il titolo per la raccolta del gioco: “in assenza di una specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla P.A.(revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli), ne deriva che la estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del lotto, assume un carattere tipicamente discrezionale con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un’adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell’iter logico giuridico seguito”. In sostanza la decadenza della rivendita dei tabacchi  doveva “essere adeguatamente valutata e motivata”. In simili casi, l’Amministrazione non può fare valutazioni sul venir meno delle condizioni soggettive “in maniera automatica” ma deve basarsi sul “caso concreto, sulla gravità o meno delle infrazioni commesse e sulla perdita o meno degli specifici requisiti a tal fine richiesti”.lp/AGIMEG