Lotto, CdS respinge ricorso contro revoca licenza rivendita speciale di Eboli (SA): “Concessione esclusa da patrimonio aziendale assegnatario”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha respinto un ricorso per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Campania – Salerno concernente la revoca della ricevitoria del lotto e dell’autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio speciale sita a Eboli (SA). Il CdS sottolinea come  “le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilità ove esse debbono necessariamente funzionare”  e che relativamente alla “Cessione delle rivendite”, viene previsto che “Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute”, in quanto si “esclude qualsiasi disponibilità della concessione di rivendita da parte dell’assegnatario, così confermando la non inerenza della concessione medesima al patrimonio aziendale”. Per questo motivo la rivendita del Lotto, assegnata dal titolare della concessione ad un affittuario fino al 2020, può essere revocata: “Ad avviso di questa Sezione – prosegue il CdS – il successivo affittuario del ramo d’azienda, svolgendo domanda di annullamento del citato provvedimento sanzionatorio, difetta sul punto della necessaria legittimazione ad agire, non potendo valere a tal fine né la disponibilità del ramo d’azienda, né la presunta cessione del diritto a gestire la rivendita che – nell’ipotesi attorea – avrebbe effettuato, come visto senza alcun potere, il titolare dei locali ed originario assegnatario”. lp/AGIMEG