Lotto, Tar Puglia accoglie ricorso ricevitore contro revoca concessione: “Illegittima revoca disposta su raccolta inferiore al limite annuo”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, ha accolto il ricorso presentato da Carmine Giovanni Mastri, titolare di rivendita di generi di monopolio e ricevitoria del Lotto, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – Sede di Bari, per l’annullamento del provvedimento con cui l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato per la Puglia – sede di Bari ha disposto la revoca della concessione del gioco Lotto per il mancato raggiungimento, nel biennio 2008/2009, del limite minimo di raccolta annua del gioco fissato in euro 20.658,28. Nella sentenza si legge che “deve condividersi l’assunto della parte ricorrente secondo il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente tener conto di tutte le circostanze, prima di adottare il provvedimento, tra cui quella che la ricevitoria, pur non avendo effettivamente raggiunto il limite di raccolta per il biennio indicato, nel 2010 aveva invece aumentato considerevolmente gli incassi. Ed infatti tale profilo si rileva particolarmente determinante, tenuto conto dell’orientamento espresso in materia che ritiene illegittima la revoca disposta a causa del (mero) constatato livello di raccolta inferiore al limite annuo, laddove la valutazione dell’idoneità di tale deficit non sia stata accompagnata dalla ponderata indagine in ordine alle circostanze concrete che lo hanno determinato (…). Il potere di revoca previsto dal contratto deve pur sempre essere esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento (…) il che implica che la clausola contrattuale debba leggersi nel senso che possa disporsi la revoca solo in costanza di un trend negativo della ricevitoria; dall’altro, nell’ottica pubblicistica, il potere contrattuale previsto non può essere esercitato in modo da frustrare la soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito, coincidente, si è detto, con l’incremento degli introiti derivanti dal gioco del lotto”. Lo stesso ricorrente ha dimostrato come, continuando l’attività per effetto della decisione cautelare del Tribunale, “la ricevitoria abbia manifestato, nel corso degli ultimi tre anni, una potenzialità elevata nella raccolta del gioco, comprovando che al momento dell’adozione del provvedimento era già in atto un trend positivo che lo ha portato a superare il limite prescritto nel periodo successivo. In ragione delle suesposte osservazioni, il ricorso va dunque accolto”. lp/AGIMEG