Lotto, Tar Lazio: “Non si può revocare la concessione ad un ricevitore per lievi ritardi nel versamento dei proventi”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è pronunciato in merito al ricorso di una ricevitoria del Lotto contro l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel quale il ricevitore chiedeva l’annullamento dell’ordinanza dell’Aams che comminava allo stesso la revoca della concessione a causa dei ritardati nei versamenti dei proventi delle giocate del lotto. Convenuto che l’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato ha un potere discrezionale nel comminare le azioni e “da quanto esposto consegue, in primo luogo, che si è fatto ricorso ad una motivazione in sostanza stereotipata e, in secondo luogo, che, da un lato, gli importi in contestazione, per quanto attiene ai ritardi, sono di importo modesto e, dall’altro, comunque, anche il ritardo verificato è altrettanto limitato nella sua consistenza, trattandosi rispettivamente di soli 8 e 6 giorni di ritardo. Per quanto, attiene, poi, l’omesso versamento anche in tal caso non può fondatamente ritenersi che si tratti di un importo di rilevante consistenza, avuto riguardo e nell’ottica precipua della definitività della revoca della rivendita”. Alla luce di tali considerazioni Il tribunale Capitolino ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. mdc/AGIMEG