Lotto, Tar Lazio accoglie ricorso contro revoca concessione: “Provvedimento adottato oltre il termine previsto del 31 marzo”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto un ricorso per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento con cui l’Ufficio dei Monopoli di Stato per la Calabria ha disposto la revoca della concessione del gioco lotto in Paterno Calabro, per il mancato raggiungimento, per entrambi gli esercizi 2014 e 2015, del limite minimo annuo di euro 20.658,28. Il ricorrente contesta l’atto evidenziando che il provvedimento è stato adottato il 7.4.2016 e notificato in data 11.4.2016 e, quindi, oltre il termine previsto che prevede quale termine utile per emanare atti del genere quello del 31 marzo di ciascun anno. Inoltre, è stato evidenziato che l’esercizio commerciale è stato rilevato solo nel dicembre 2015. Il Tar ricorda che “l’art. 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 stabilisce che occorre procedere alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore a determinate soglie. La ratio sottesa a tale decreto direttoriale è quella di mantenere attive le sole ricevitorie che siano effettivamente funzionali all’organizzazione (ed alla razionalizzazione) della rete di raccolta del gioco del lotto (…). La revoca della concessione deve basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo. Pertanto, è necessario che l’amministrazione rispetti rigorosamente la sequenza temporale prevista secondo cui gli ispettorati compartimentali, entro il 31 marzo di ciascun anno, procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco inferiore al limite annuo, con la conseguenza che, ove venga superato il termine del 31 marzo, l’amministrazione non può più fare legittimo riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso. Nel caso di specie – evidenzia il Tar – il provvedimento di revoca è stato adottato il 7 aprile 2016 ed è stato notificato in data 11 aprile 2016 e, quindi, oltre il termine del 31 marzo 2016 previsto dal citato articolo 4 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003. Pertanto, il ricorso deve ritenersi fondato sicché, il provvedimento impugnato va annullato”. lp/AGIMEG