“I plurimi ritardi nel versamento del dovuto appaiono imputabili alla ricorrente, ragion per cui il provvedimento adottato risulta coerente con la previsione, normativa e convenzionale, in materia di violazione abituale”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, ha respinto l’istanza cautelare di un titolare di una ricevitoria del Lotto che era ricorso al Tar per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale era stata disposta la revoca per tardivi versamenti dei proventi del gioco del lotto dell’anno di concessione della propria ricevitoria. lp/AGIMEG