Lotto: per Tar Lazio “non chiara la ragione dell’esclusione delle rivendite speciali all’interno di strutture alberghiere”

“La ratio della normativa primaria non osta all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’amministrazione. Ne consegue che il diniego impugnato e gli atti presupposti debbono essere annullati”. Con questa motivazione il Tar del Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto dal Grand Hotel Europa contro Aams e MEF per l’annullamento del provvedimento dei Monopoli del 21.02.2014 con il quale l’amministrazione non ha autorizzato il rilascio della concessione relativa al gioco del lotto nei confronti del Grand Hotel Europa e dei decreti direttoriali nella parte in cui omettono di ricomprendere nell’ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto le rivendite speciali poste in bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza. “L’Hotel ha conseguito le seguenti licenze: tabacchi e Gratta & Vinci; sala SNAI, Scommesse sportive ed ippiche; VLT di SNAI; sala VLT di Gamenet; Punto Sisal. E’ stata inoltre proposta all’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, sede di Pescara, la domanda volta a conseguire l’autorizzazione per l’apertura di un punto di raccolta del gioco del lotto. L’amministrazione ha tuttavia espresso l’avviso che la rivendita, essendo posta all’interno di un albergo, non rientri tra le tipologie in cui è consentita la raccolta del gioco del lotto “Nell’ottica di ampliare la rete di raccolta del gioco del lotto – si legge nella sentenza – l’Amministrazione dei Monopoli di Stato ha previsto la possibilità di istituire nuovi punti di raccolta del gioco del lotto presso le rivendite speciali ubicate all’interno delle sale bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati, oltre che presso quelle ubicate nelle stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, autostradali, nonché, da ultimo, presso le stazioni di servizio situate in tangenziali, strade statali e provinciali, nonché raccordi autostradali. Non è chiara, dunque, la ragione dell’esclusione delle rivendite speciali situate all’interno di strutture alberghiere. La norma, non istituisce alcuna distinzione fra categorie di tabaccai al fine della richiesta e dell’ottenimento di concessioni per la raccolta di scommesse relative al gioco del lotto”. lp/AGIMEG