Lotto, il Tar Lazio “restituisce” la concessione a ricevitore oggetto di furto e che non aveva potuto pagare i versamenti ad Aams

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un titolare di una rivendita tabacchi e ricevitoria del Lotto di Napoli che chiedeva l’annullamento del provvedimento di Aams di revoca della concessione della ricevitoria. La revoca era arrivata a seguito di un furto subito dal titolare dell’incasso settimanale della raccolta mentre si recava alla Posta per effettuare il versamento, dal valore totale di 89.700 euro. In relazione al mancato pagamento delle spettanze, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ha dapprima richiesto il relativo versamento, disponendo al contempo la sospensione in via cautelativa della raccolta del gioco del Lotto per poi procedere, con provvedimento del 24 marzo 2015, alla revoca della concessione. I giudici, pur riscontrando la sussistenza del potere di revoca dell’Amministrazione a seguito del mancato pagamento dei corrispettivi delle giocate, hanno valutato anche la legittimità del concreto esercizio di tale potere, connotato da profili di discrezionalità valutativa. Il Tar ha sottolineato, nella sentenza, che nel provvedimento di revoca manca qualsiasi riferimento al furto subito dal titolare della ricevitoria e “risulta essere stata disposta unicamente in ragione dell’omesso versamento, da parte della ricorrente, dei proventi delle giocate, senza alcun cenno alla denuncia dell’evento delittuoso e senza alcuna considerazione in ordine alla – eventualmente ritenuta – insussistenza degli estremi per ritenere che il debito sia riconducibile a causa di forza maggiore, confutando la ricostruzione del ricorrente come basata sulla denuncia presentata”. “Tanto illustrato, rileva il Collegio che la contestata revoca della concessione è stata disposta facendo esclusivo riferimento agli art. 1 e 2 del contratto di concessione, senza tuttavia contenere alcuna valutazione della fattispecie concreta e, in particolare, del fatto che l’inadempimento possa essere dipeso da un fatto non imputabile al debitore, per essersi verificato un caso di forza maggiore. È stata in tal modo omessa la doverosa valutazione della gravità dell’inadempimento e la conseguente gradazione della sanzione applicabile, in contrasto con quanto previsto dalla disciplina di riferimento”. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. es/AGIMEG