Legge di Bilancio, relazione tecnica: “Effetti positivi della Lotteria dello scontrino su gettito erariale dal 2018, ma gli stessi non sono ancora quantificabili”

La lotteria dello scontrino avrà effetti positivi per le casse dello Stato, proprio come avviene in Portogallo dove la misura è in vigore dal 2014, ma al momento è opportuno “prudenzialmente” non stimare alcun effetto finanziario dall’introduzione della misura. E’ quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la legge di Bilancio. Nel capitolo dedicato alle Disposizioni in materia di entrate, all’articolo 67 recante misure antielusive e di contrasto all’evasione si legge infatti che “i commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1* gennaio 2018, che i contribuenti possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, qualora abbiano comunicato il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Alla predetta lotteria nazionale si associano effetti di stimolo alla compliance e, in definitiva, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dalla conseguenze emersione, a seguito dell’introduzione di una lotteria associata all’emissione di scontrini, ricevute e fatture emesse dai titolari di partita IVA quando effettuano una transazione con un consumatore finale, di operazioni sconosciute al fisco, in ragione dei risultati ottenuti dall’Amministrazione Fiscale Portoghese che ha introdotto tale incentivo a partire dal 2014. Dai dati relativi a tale esperienza risulta che, su alcuni specifici settori di attività economica, nel primo anno di applicazione della lotteria, in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato pari al 8,7%. Poiché deve tenersi conto anche dell’incremento legato all’andamento del ciclo economico, per sterilizzare tale componente si è considerata la variazione del PIL del Portogallo espresso in valuta corrente. La variazione 2014 su 2013 di questo aggregato è risultata pari al +1,7%. Pertanto, il beneficio incrementale da considerare si riduce dall’8,7% al 7,0%. Occorre, inoltre, tenere presente che i settori di attività economica considerati dai portoghesi sono stati interessati, oltre che dall’introduzione della lotteria, anche da incentivi legati al rimborso parziale dell’IVA pagata dai consumatori finali. In assenza di ulteriori informazioni si può supporre che metà dell’incremento registrato sia riconducibile alla lotteria e l’altra metà ai rimborsi. Il tasso incrementale, quindi, si deve riduce dal 7,0% al 3,5%. Tutto ciò premesso, per avere un’idea del campo di applicazione delle nuova norma alla realtà italiana, si può ricorrere alle informazioni riportate nel quadro VT della dichiarazione IVA, riferito all’anno di imposta 2013. In questo quadro della dichiarazione i contribuenti indicano l’ammontare delle loro cessioni imponibili effettuate a consumatori finali. Dalla tabella 1 – dove sono illustrati i dati della IVA corrispondete a tale cessioni, disaggregata per settore di attività economica – si ricava che il totale dell’IVA derivante dagli scambi B2C ammonta a 67.955 milioni di euro. Di questi, 14.863 sono dovuti a transazioni effettuate da supermercati ed ipermercati ed è presumibile ipotizzare che l’introduzione della lotteria non porterà alcun beneficio incrementale sul gettito per tali attività, in quanto l’emissione degli scontrini già avviene sempre, per finalità di controllo interno. Dal calcolo dei benefici dovrebbero essere anche esclusi i dati delle utilities, dei trasporti e delle comunicazioni, con valori rispettivamente pari a 4.217 e 5.144, perché anche in questo caso l’eventuale introduzione della lotteria non compererebbe alcun cambiamento nel comportamento dei consumatori. L’esclusione dal calcolo dei benefici non implica automaticamente che tali settori debbano essere esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Nel caso della grande distribuzione, ad esempio, occorrerebbe considerare anche lo stimolo concorrenziale, esercitato sugli altri esercenti, che potrebbe essere indotto dalla loro adesione al progetto. Se dal totale si sottraggono gli importi corrispondenti ai settori sopra elencati, allora il totale da considerare nel calcolo si riduce a 43.731 milioni di euro. Se si effettua l’ipotesi, prudenziale, che, nel primo anno di applicazione, al progetto aderisca solo un il 5% del mercato potenziale, il dato di 43.731 milioni si riduce a 2.187 milioni. Se a quest’ultimo dato si applica il tasso di incremento registrato in Portogallo, ovvero il 3,5%, il gettito incrementale atteso si attesterebbe su 77 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tuttavia, tenuto conto che, allo stato, non è possibile stimare il numero e l’importo dei premi della prevista lotteria – il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell’effetto finanziario netto derivante dalla misura – dell’unicità dell’esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benché si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente si ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall’introduzione della misura”. dar/AGIMEG