Legge di Bilancio, presentati in V commissione Camera quasi 30 emendamenti su gara SuperEnalotto

Pioggia di proposte emendative alla legge di Bilancio. Sono infatti stati depositati dai deputati quasi 5 mila emendamenti al testo. Tra questi, una trentina riguarda l’articolo 73 sulla gara per il rinnovo della concessione del SuperEnalotto. Si tratta della proposta della deputata Bindi (Pd) che chiede “una disciplina uniforme delle concessioni delle reti di gioco”. Capelli (Cd) suggerisce “al comma 1, alla lettera b), di sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro. Conseguentemente: alla lettera d) sopprimere le parole: con offerta al ribasso; all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni”. Come anticipato da Agimeg, il deputato Mantero (M5S) chiede “il divieto per il concessionario di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti” e l’inserimento di un distanziometro “di almeno 300 metri da istituti scolastici, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, e almeno 100 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante”. Mantero chiede anche “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d’azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d’azzardo per un periodo di almeno cinque anni”. L’emendamento Causi (Pd) con cui il deputato chiede di sopprimere le parole “e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga”, ma di aggiungere “il limite massimo delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero anche quale membro di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese è fissato nel 10 per cento”. Baroni (M5S) propone che “a decorrere dal 30 marzo 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l’identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento”; e che “a decorrere dal 1o gennaio 2017 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Latronico (Misto) chiede “al fine di semplificare l’adempimento delle operazioni di pagamento elettronico, all’articolo 15, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e per i pagamenti riferiti a transazioni effettuate presso le rivendite di generi di monopolio nei confronti di pubbliche amministrazioni»”.
Tancredi (Ap) chiede che “all’articolo 1, comma 932, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prima delle parole: «fino ad un massimo di 5.000 diritti» inserire le seguenti: «ivi escluse le scommesse su eventi simulati”; e che “i soggetti indicati dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con almeno 700 centri non autorizzati, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2016 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle lettere a) e b) dei comma 643, le parole: «31 gennaio 2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «29 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017»; c) alle lettera e) del comma 643, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»”. Proposte anche riguardo l’adeguamento delle normative tecniche delle sale Bingo. Di Maio (Pd) propone di aggiungere un articolo 73 bis: “all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 934, lettera a), n. 4, le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono soppresse”. Il deputato Marcon (Si) che “icommi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento; b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento; c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento; d) a favore di altri soggetti: 15 per cento. 49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere». 2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell’articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate”. Emendamenti anche per il rilancio del settore ippico: Sottarelli (Sc) chiede che “a) alle scommesse ippiche a quota fissa, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte nella misura del 30 per cento relativamente alle corse da disputarsi sul territorio italiano organizzate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, dall’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e del 20 per cento con riferimento alle altre corse. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ovvero, una volta istituito, l’organismo competente per la gestione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154 fornisce gratuitamente ai concessionari le immagini relative alle corse da disputarsi sul territorio italiano o incluse nel programma ufficiale. b) con decreto del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità per il versamento dell’imposta unica da parte dei concessionari; c) entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede con proprio decreto dirigenziale all’adozione delle opportune modifiche del decreto 14432/GIOCHI/UD del 30 luglio 2013, anche mediante l’abrogazione del proprio Provvedimento n. 55797 del 1o luglio 2014, al fine di introdurre espressamente le corse dei cavalli fra gli avvenimenti che possono essere oggetto di scommesse del programma complementare previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera m) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; d) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede all’adeguamento del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 marzo 2013, n. 47, conformemente a quanto previsto alla lettera e). È consentita la raccolta delle predette scommesse relative alle corse dei cavalli anche nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale di adeguamento. 2. Qualora dall’applicazione delle lettere precedenti non si realizzino entrate sufficienti a garantire un gettito pari a quello dell’anno 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l’aumento dell’aliquota d’imposta di cui alla lettera a) in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di entrate e coprire eventuali oneri derivanti dall’attuazione del comma 1”. Infine il deputato Piccone (Ap) di aggiungere l’articolo 73-bis sulla Durata dei contratti di servizio connessi alle concessione sui giochi: “al fine di assicurare l’apertura, la competitività e la non discriminatorietà della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali in materia, alla scadenza delle concessioni cessano anche i contratti degli attuali concessionari individuati dal suddetto comma 932 con i loro gestori e con i fornitori di servizio di connettività e, in aderenza a quanto previsto dal seguente comma 933, i contratti, sono prorogati fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni attribuite con la predetta procedura selettiva”. dar/AGIMEG