Ippica, Tar Lazio: “Dal 2014, il montepremi deve essere integrato con lo 0,7% del Preu sulle slot”

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso intentato da una serie di operatori dell’ippica per destinare risorse aggiuntive ai montepremi degli anni 2011-2013. Questo ultimi, in particolare, chiedevano che per il 2012 si contribuisse a integrare il montepremi delle corse grazie allo 0,7% del prelievo sulle slot. La questione è stata già affrontata in precedenza sia dal Tar che dal Consiglio di Stato, gli stessi ricorrenti in primo grado – con una sentenza del 2014 – aveano ottenuto venisse nominato un Commissario ad acta che si sostituisse ai Miniasteri dell’Economia e dell’Agricoltura per reperire le risorse necessarie al finanziamento delle corse. Il Commissario tuttavia si era limitato a svolgere un’azione ricognitoria, accertando che per il 2011 tali risorse ammontassero a 129,8 milioni; per il 2012 a 32,1 milioni; e per il 2013 a 108,8 milioni. Per il 2012, in particolare, il Commissario aveva ritenuto che la destinazione di parte del preu sulle slot stato “momentaneamente “sospeso” ed il finanziamento del settore affidato esclusivamente agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Mipaaf”. Nel mentre infatti era stato approvato il Bilancio di previsione del 2014 che aveva modificato quel capitolo di spesa del Mipaaf: “relativamente all’annualità 2012, rimane intatto l’obbligo dello Stato di corrispondere ad ASSI, per il finanziamento del montepremi delle corse, una ‘quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro’ e che l’unico ambito di discrezionalità rimesso alle amministrazioni intimate è quello relativo alla concreta quantificazione del contributo dovuto” riassume oggi il Tar.

Intanto l’Amministrazione ha impugnato la sentenza del Tar del 2013, e il Consiglio di Stato – a marzo 2015 – ha rispedito la questione al giuidice di primo grado per appurare se il decreto adottato dal Commissario ad Acta “si colloca in un ambito coperto dal giudicato” – nel qual caso occorre intentare un giudizio di ottemperanza, e quindi chiedere al giudice di dare esecuzione forzosa alla pronuncia – oppure se “occupi ambiti lasciati liberi dal giudicato e rinvenga per essi i parametri di legittimità esclusivamente nella disciplina di riferimento” – in questo caso occorre impugnare il decreto in sé.

Il Tar adesso affronta per prima questa questione, riconoscendo che “la sentenza – del 2013, Ndr – non ha preso alcuna posizione, essendosi limitata a disporre ‘di completare le procedure in corso e di adottare i provvedimenti imposti con le disposizioni più sopra riprodotte'”. Tuttavia, vista anche l’approvazione del Bilancio di previsione, “il Commissario ad acta non avrebbe potuto esercitare alcun ulteriore potere volto ad ampliare l’importo che negli anni di riferimento, ed in particolare per il 2012, è stato destinato al finanziamento del monte premi delle corse”. In sostanza, il Tra respinge la richiesta dei ricorrenti, riconoscendo che “per il triennio 2011 – 2013 la legge risulta, in effetti, avere direttamente provveduto”. Tuttavia la legge non ha abrogato le norme predette, ovvero quelle che destinavano all’ippica lo 0,7% del preu sugli apparecchi. “Pertanto, il sistema di determinazione delle risorse da destinare al CONI e, ormai, all’ASSI – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – potrà riprendere vigore applicativo non prima dell’esercizio 2014”. gr/AGIMEG