Ippica, Consiglio di Stato: “Accordo sostitutivo tra Mipaaf e società che gestiscono gli ippodromi funzionale all’esercizio di un potere pubblico”

“La Pubblica Amministrazione ha negoziato tratti organizzativi e finanziari del proprio rapporto con le società di corse entro uno schema convenzionale, la cui articolazione tuttavia resta espressione di poteri pubblici, connessi al rilascio di un atto autorizzatorio ( l’esercizio tecnico delle attività ippo agonistiche), poteri che restano non sussumibili entro uno schema negoziale”.
Questa è quanto riporta il parere del Consiglio di Stato richiesto dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla qualificazione giuridica dei rapporti tra lo stesso Mipaaf e le società che gestiscono gli ippodromi e le scommesse che vengono organizzate all’interno di detti impianti.
“Con l’accordo sostitutivo – si legge – le disposizioni provvedimentali sono trasfuse nella intesa bilaterale nel cui ambito la parte privata partecipa alla sua definizione , ne condivide gli obblighi , e ne accetta la natura pubblica, tant’è che la cognizione delle eventuali controversie è intestata in via esclusiva al giudice amministrativo. Gli accordi sostitutivi si distinguono dai contratti di diritto privato in quanto l’apporto collaborativo del privato si inquadra sempre nell’ambito di un rapporto pubblicistico in cui le regole del diritto civile in tema di obbligazioni e contratti si applicano nei limiti di compatibilità nel senso che laddove non lo siano ( compatibili ) valgono le regole pubblicistiche tipiche dei rapporti di diritto pubblico “ ( cfr TAR Lazio citato). L’accordo sostituivo va dunque ricostruito come un modulo della attività amministrativa che incorpora tratti negoziali,modulo che tuttavia resta funzionale all’esercizio di un potere pubblico di cui l’amministrazione resta in pieno titolare, a fronte del quale è sempre possibile agire in via di autotutela, mentre la posizione del soggetto privato resta di interesse legittimo”.
Precisa poi il Consiglio di Stato che “i servizi resi dalle società di corse e i finanziamenti trasferiti dal bilancio statale non si configurano come due controprestazioni dedotte nell’ambito di un rapporto concessorio , misurati in modo da compensare i servizi resi agli utenti degli ippodromi e il rischio operativo; e ciò a prescindere dalla circostanza che i servizi resi dalle società e il finanziamento pubblico siano posti in correlazione nelle disposizioni contenute nelle convenzioni stipulate. La correlazione non misura una prestazione economica che incorpora costi di gestione e rischio operativo ma si configura in buona sostanza come una sovvenzione che il soggetto pubblico si impegna a trasferire nell’ambito di un rapporto di natura autorizzatoria per la gestione di un servizio , di rilievo pubblicistico, connesso alla organizzazione delle corse dei cavalli. Le tre voci in cui si scompone il contributo ( corrispettivo corse, corrispettivo riprese TV e corrispettivo impianti) servono a dare una giustificazione causale ad una erogazione che diversamente assumerebbe una configurazione del tutto casuale ed erratica”. cz/AGIMEG