Giochi, Tar Lazio respinge ricorso Codacons per controllare gli investimenti dei concessionari per le campagne contro la ludopatia

Il Codacons non può chiedere di esercitare un diritto di “controllo sugli adempimenti posti in essere dai concessionari” per adempiere alle concessioni: un simile accesso avrebbe “fini ispettivi e di vigilanza sull’adempimento (…) che rientrano nelle prerogative di specifici organi a ciò istituzionalmente preposti, cui non può sostituirsi l’associazione ricorrente”. E’ quanto afferma il Tar Lazio nella sentenza in cui rileva in parte la cessata materia del contendere, e in parte respinge il ricorso del Codacons per accedere agli atti relativi agli investimenti effettuati dai concessionari degli apparecchi per contrastare le ludopatie. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha depositato il Piano di Sviluppo 2014, un documento che tuttavia l’associazione dei consumatori non ha ritenuto esaustiva “stante l’affermata mancata indicazione delle somme stanziate, con riveniente dichiarazione di permanenza dell’interesse ad ottenere la sua ostensione”. Per il Collegio tuttavia, queste considerazioni “sono del tutto estranee rispetto al presente giudizio, che verte unicamente in materia di accesso documentale”. Infatti, “avendo l’Amministrazione dichiarato che il documento depositato in atti costituisce il Piano di Sviluppo 2014, deve ritenersi soddisfatto l’interesse azionato da parte ricorrente con l’istanza di accesso”. Sotto questo profilo è stata quindi dichiarata la cessata materia del contendere. Il Codacons aveva tuttavia chiesto anche di poter visionare le convenzioni di concessione, una domanda che il Tar ha respinto: “Essendo tale schema tipo e l’elenco dei soggetti concessionari già resi pubblici ed accessibili da parte di chiunque, correttamente l’Amministrazione ha affidato il rigetto della richiesta di accesso a tale documentazione sul rilievo che, rispetto a quanto già conosciuto e conoscibile dall’associazione ricorrente, l’ostensione dei richiesti atti non aggiungerebbe nulla, differendo le convenzioni richieste dallo schema tipo unicamente per la presenza della sottoscrizione dei concessionari, i cui nominativi sono pubblici e conosciuti”. E sulla richiesta di accedere alla documentazione recante le somme “dovute, accantonate, stanziate, eventualmente ancora dovute e concretamente impiegate” dai concessionari per le campagne pubblicitarie, il Collegio fa proprie le obiezioni dell’Amministrazione: la convenzione “impone unicamente in capo ai concessionari l’onere di iscrivere in bilancio ovvero di destinare delle somme, nel limite massimo di un milione di euro, ad interventi di comunicazione ed informazione, la cui realizzazione è rimessa ai concessionari sulla base del Piano di Azione e delle direttive impartite dall’Amministrazione”. In altre parole, l’Amministrazione non ha alcun obbligo “di adottare specifici atti diversi dal Piano di Azione, che possano quindi formare oggetto di istanza di accesso, tenuto conto peraltro che l’Amministrazione non incamera tali somme”. Insomma, con il ricorso il Codacons sembra voler accedere a “atti ed informazioni che sono nella disponibilità dei concessionari, così fuoriuscendo dal perimetro dell’accesso, o ad atti che si auspica che l’Amministrazione abbia adottato o adotti”. rg/AGIMEG