Giochi, Tar Bolzano respinge ricorso contro decadenza autorizzazione sala giochi: “Legittimità della deliberazione della Giunta Provinciale e del provvedimento di decadenza”

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano ha dichiarato improcedibile il ricorso contro la Provincia Autonoma di Bolzano, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale la Provincia Autonoma ha disposto, a partire dal 1.6.2016, la pronuncia di decadenza del provvedimento con il quale il ricorrente era stato autorizzato alla gestione della sala giochi a Salorno (BZ), vietando l’attività della sala giochi. L’ente locale, su presupposta richiesta della Provincia, si è pronunciato contro la permanenza del titolo autorizzatorio perché i locali nei quali si gestisce la sala giochi sono ubicati in un raggio di 300 metri dai luoghi sensibili. Su richiesta della Provincia Autonoma di Bolzano il Comune di Salorno faceva presente che la sala giochi è ubicata nel raggio di 300 metri dei siti sensibili. (…) Nella nota si precisava, tra l’altro, che il procedimento di decadenza risultava avviato ai sensi dell’art. 5bis della L.P. 13.5.1992, n. 13 secondo cui “per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale”. Per il Tar dunque il ricorso “è improcedibile per la parte riguardante la lamentata illegittimità delle deliberazioni della Giunta Provinciale, da accogliere in ordine alla richiesta di annullamento della delibera del Comune di Salorno con la quale sono stati individuati e classificati formalmente i luoghi sensibili sul territorio comunale di Salorno e approvate le relative planimetrie, infondato per la parte riguardante la lamentata illegittimità del provvedimento di decadenza. (…) L’Assessore provinciale competente nel provvedimento impugnato non si è limitato a pronunciare la decadenza della licenza per la sua scadenza temporale, ma ha esaminato anche la questione dell’ubicazione della sala giochi, affermando che “i locali nei quali si gestisce la sala giochi, sono ubicati in un raggio di 300 metri da luoghi sensibili. Così motivando, l’Assessore provinciale competente ha fatto intendere che l’autorizzazione anche in futuro non sarebbe stata rinnovata”. I giudici ricordano come “la Corte Costituzionale ha accertato con la sentenza n. 300/2011 che le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito (c.d. ludopatia o GAP – gioco d’azzardo patologico), come quella in questione, consistente nella imposizione di una distanza minima di 300 m delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, vale a dire nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o comunque in condizioni contingenti di difese ridotte rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo ed all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni, rientrino principalmente nella materia della tutela della salute, escludendo la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ossia della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza. (…) In sostanza la Corte Costituzionale ha ritenuto che le disposizioni de quibus non rientrino nella competenza esclusiva dello Stato in materia di misure di prevenzione dei reati e mantenimento dell’ordine pubblico lasciando intendere che esse rientrino nella materia sociale della tutela dei minori e in quella della tutela del territorio, materie nelle quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita potestà legislativa esclusiva”. lp/AGIMEG