Giochi, in Lombardia nuovo regolamento per l’accesso alle sale. “Liberati” i giochi d’intrattenimento, 15.000 euro di multa per violazione delle distanze minime

Pochi giorni di tempo per prendere confidenza con il regolamento della Regione Lombardia in materia di accesso alle aree dove si offrono servizi per il gioco ed ecco arrivare la nuova delibera con la quale si apportano le prime, fondamentali modifiche. Una di queste prevede l’esclusione degli apparecchi di puro intrattenimento (videogiochi per esempio) che quindi non saranno soggetti alle nuove disposizioni, altre prevedono 15.000 euro di multa per la violazione delle distanze minime delle sale dai luoghi sensibili. Ecco il testo integrale della delibera dalla Giunta della Regione Lombardia

“Con le modifiche proposte all’Articolo 1 vengono innanzitutto esclusi dall’ambito di applicazione degli artt. 4, 5 e 10 della l.r. 8/2013, relativi, rispettivamente, all’importo dell’IRAP, alle distanze minime dai luoghi sensibili e alle sanzioni, gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 7, RD n. 773/1931. Tali apparecchi, infatti, avendo un costo per partita non superiore a un euro e basando la durata della partita medesima sulla sola abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, non appaiono idonei a incrementare il fenomeno della ludopatia.
Ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all’art. 5, viene definito il concetto di “nuova installazione”, facendo riferimento alla data di collegamento degli apparecchi da gioco alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per facilitare i comuni nell’attività di controllo, viene anche previsto l’obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Viene poi equiparato alla nuova installazione anche il rinnovo contrattuale per l’utilizzo degli apparecchi da gioco già installati lecitamente.
All’art. 6 vengono meglio dettagliate le articolazioni delle ASL competenti in materia.
All’art. 9 viene modificata la rubrica dell’articolo per renderla più coerente col testo della norma.
Viene poi riscritta la sanzione prevista dall’art. 10, comma 1, per l’ipotesi di nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, disponendo una sanzione pecuniaria fissa di 15.000 euro e il sigillo dell’apparecchio, onde rendere inutilizzabile lo stesso.
Sempre all’art. 10 si introducono specifiche sanzioni per le violazioni sia del regolamento sull’accesso (art. 4, comma 10), sia dell’obbligo di indicare correttamente sugli apparecchi la data di collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
All’art. 13 si prevede la necessità di un aggiornamento annuale dei dati relativi alle minori/maggiori entrate derivanti dalle riduzioni/aumenti dell’aliquota IRAP per la disinstallazione o il mantenimento degli apparecchi da gioco, finalizzato all’apporto delle modifiche eventualmente necessarie per l’equilibrio del bilancio.
Con le modifiche all’ Articolo 2 viene innanzitutto introdotto l’obbligo di richiedere il permesso di costruire per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovvero per ampliare quelle esistenti, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.
Viene inoltre assoggettato a permesso di costruire il mutamento della destinazione d’uso di immobili esistenti, anche se non comportante la realizzazione di opere edilizie, laddove diretto alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, e si prevede che il comune possa rilasciare il permesso di costruire solo se risultano rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.
La modifica all’Articolo 3 esclude gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalle procedure di SCIA/DIA unica per i pubblici esercizi prevista dall’art. 69 della legge 6/2010, alla luce del fatto che, secondo un orientamento giurisprudenziale, le ragioni di tutela della salute pubblica ben potrebbero portare ad escludere la materia del gioco d’azzardo lecito dalle norme di semplificazione. Pertanto viene modificato l’articolo 74 della l.r. 6/2010 prevedendo che l’installazione di apparecchi da gioco sia subordinata alla previa autorizzazione ex artt. 86 o 88 del TULPS. cz/AGIMEG