Giochi: Limiti orari delle sale. Il Tar Veneto legittima l’ordinanza del Comune di Schio

Il Tar Veneto ha respinto il ricorso di una società titolare di un esercizio commerciale che offre giochi con annessa attività di bar e ristorazione a Schio (VI), contro il Comune, per l’annullamento dell’Ordinanza del Sindaco del marzo scorso. “Con il ricorso la società (…) ha impugnato l’ordinanza sindacale (…) con la quale il Sindaco di Schio ha stabilito la disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco. L’ordinanza ha limitato gli orari di apertura delle sale gioco dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, mentre nulla è cambiato per il connesso esercizio pubblico di bar – ristorazione” si legge nella sentenza.  “Il provvedimento è scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall’Ulss n.4 con relazione in data 20.03.2015, da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico, individuandosi come 74 siano i casi di ludopatia riconosciuta” scrivono i giudici veneti. L’Ulss 4 “in particolare ha evidenziato che quanto più sono numerose le opportunità di gioco e il tempo a disposizione della popolazione, maggiore è il numero dei dipendenti e quindi il provvedimento restrittivo adottato si prefigge di contrastare il fenomeno nel rispetto della libera iniziativa economica” “sicchè il denunciato difetto di motivazione e istruttoria non può essere condiviso”. Secondo il Tar Veneto quindi “l’interesse meramente economico della società ricorrente, la quale vede solo limitata nel numero di ore quella parte di attività legata all’utilizzo delle apparecchiature con vincite in denaro, con derivata contrazione dei profitti, è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico che comporta sia oneri pubblici che economici a carico del S.S.N. In ogni caso, l’attività di bar con preparazione di panini e simili non viene minimamente interessata dal provvedimento impugnato. Il ricorso – conclude la sentenza – deve dunque essere respinto”.lp/AGIMEG