Giochi: Il Tar Lombardia respinge ricorso contro obbligo rispetto distanze da luoghi sensibili

I giudici del Tar di Milano hanno respinto il ricorso di un esercente contro il divieto ad istallare slot in un locale che non rispetta le distanze minime previste dai luoghi sensibili. “Considerato- scrivono i giudici-che dalla documentazione agli atti del giudizio risulta il mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibiliper la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito; distanze stabilite, in attuazione della legge regionale n. 8 del 2013, dalla deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 24 gennaio 2014, impugnata anch’essa nel presente giudizio insieme al provvedimento comunale di sospensione dei lavori e inibizione dell’insediamento ed apertura della sala giochi;

Considerato che la piena cogenza della legge regionale n. 8 del 2013 è già stata ritenuta da questo Tribunale, da ultimo con l’ordinanza della Quarta Sezione n. 339 del 6 marzo 2014;
Ritenuto pertanto che, ad un primo sommario esame, tipico della fase cautelare, il ricorso non presenti un sufficientefumus boni iuris, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l’istanza di misure cautelari”. cz/AGIMEG