Giochi, Consiglio di Stato respinge ricorso straordinario contro revoca concessione Lotto in provincia di Foggia

Il Consiglio di Stato, seconda sezione, respinge il ricorso straordinario al presidente della Repubblica presentato dal titolare di una ricevitoria del Lotto contro la revoca della concessione. Nella sentenza, i giudici rilevano che la raccolta del gioco del Lotto – del punto vendita situato in provincia di Foggia – è risultata “inferiore al limite annuo di euro 20.658,28 negli ultimi due esercizi” e che la concessione da revocare “è stata attribuita dopo l’entrata in vigore del decreto direttoriale 30.12.1999 e non si deve trattare di ricevitorie operanti in comune provvisto di un solo punto di raccolta”. Infatti, “l’infondatezza di tale misura appare evidente ‘per tabulas’ essendo dimostrato che il contratto concernente la concessione di che trattasi è stato stipulato il 1° marzo 2002, e quindi in data successiva all’entrata in vigore del decreto direttoriale 30.12.1999 e non con il medesimo decreto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame. Da tale ultima circostanza e dal fatto che, come puntualmente riferito dall’Amministrazione, nel comune di Carpino sono attive quattro ricevitorie, consegue con tutta evidenza che nel caso di specie l’Amministrazione dei monopoli ha operato legittimamente e in conformità del disposto dell’art. 4 del decreto ministeriale del 12.2.2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2.1.2004, n. 1 e in presenza di entrambe le condizioni previste da detto decreto nel senso che la concessione da revocare deve essere stata attribuita dopo l’entrata in vigore del decreto direttoriale del 30.12.1999 e non si tratti di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta, condizioni espressamente richiamate dallo stesso ricorrente nel gravame”. dar/AGIMEG