Giochi, Consiglio di Stato: ‘Raccolta gioco lecito deve essere preceduta da autorizzazione del Questore e da Segnalazione di inizio attività per contrastare ludopatia”

La tutela dell’ordine pubblico e della difesa dei soggetti più vulnerabili non richiede solamente l’autorizzazione del Questore, ma anche la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha accolto il ricorso della Regione Lombardia contro la Mmgames Srl per la riforma della sentenza del Tar Lombardia, Milano, concernente il divieto di prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica. La Mmgames invocava l’annullamento dell’ordinanza con la quale il responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Casalpusterlengo e Comuni associati hanno vietato la prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento collegati alla rete telematica di VLT, presso i locali siti in Viale Mantova. Il primo giudice aveva accolto il ricorso, in quanto l’interessata aveva ottenuto, prima dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di distanza dai luoghi sensibili, l’autorizzazione del Questore di Lodi ex art. 88 T.U.L.P.S. Per il Tar il cd distanziometro non poteva applicarsi agli apparecchi collocati, giusta autorizzazione del Questore, prima della sua entrata in vigore, anche se sprovvisti di SCIA.
Contro la sentenza ha proposto appello la Regione Lombardia, sostenendo l’erroneità dell’esegesi offerta dal primo giudice, in quanto l’autorizzazione del Questore non soddisferebbe tutti i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività commerciale in questione, tanto che sarebbe necessaria la Segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre, non si sarebbe in presenza di un’ordinaria attività commerciale, poiché potenzialmente lesiva degli interessi dei giocatori, quindi della salute dei cittadini. In ragione di ciò, l’appellante ritiene che l’interpretazione del quadro normativo – fatta propria dal TAR – contrasterebbe con i principi dell’Unione europea, avanzando sul punto la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia sulla questione concernente i limiti alle attività commerciali derivanti da interessi generali. Precisa l’appellante, inoltre, che la SCIA dovrebbe essere accompagnata da un progetto in ordine alla conformità urbanistica, edilizia e sanitaria.
Per il Consiglio di Stato l’appello della Regione Lombardia è fondato e deve essere accolto. “Occorre rilevare che l’attività di raccolta di gioco lecito mediante apparecchi VLT è sottoposta ad un duplice vaglio da parte dell’amministrazione, atteso che per poter essere legittimamente esercitata deve essere preceduta dall’autorizzazione del Questore ex art. 88 T.U.L.P.S. e dalla relativa S.C.I.A. Mentre l‘autorizzazione di polizia mira al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, la S.C.I.A. consente di verificare il rispetto di quegli altri interessi che devono essere tutelati nell’esercizio dell’attività commerciale in questione, tra i quali spicca quello della tutela del consumatore rispetto alla cd. ludopatia. Quest’ultimo rappresenta un «motivo imperativo di interesse generale» che giustifica restrizioni all’attività in questione, senza che possa venire in dubbio un eventuale contrasto con la disciplina dell’Unione europea.  È evidente, quindi, che la disciplina sulle distanze è tesa a regolamentare il fenomeno delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti. Si tratta, in definitiva, di disposizioni che non incidono direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili. Tanto premesso, non è condivisibile l’interpretazione che il TAR ha dato alla disciplina”. lp/AGIMEG