Giochi, caso Bplus: La Corte Costituzionale “difende” i requisiti più stringenti introdotti con la Stabilità del 2011

“Al regime concessorio”, in materia di giochi, è “connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica, che rispondono alla protezione di tali interessi” come la trasparenza, l’ordine pubblico, la salute dei giocatori, la protezione dei minori e dei soggetti più deboli. “E tanto più lo è in un settore che (…) presenta profili di delicatezza del tutto particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica soggetta al regime di concessione”. E’ quanto afferma la Corte Costituzionale respingendo con una pronuncia odierna  i dubbi sulla legittimità costituzione sollevati dal Consiglio di Stato sulle “nuove” concessioni degli apparecchi, e quindi difendendo i requisiti più stringenti introdotti con la Stabilità del 2011. La questione era stata affrontata nel ricorso intentato dalla concessionaria delle slot Bplus. Questa legge aveva infatti previsto che i concessionari dei giochi dovessero siglare degli atti integrativi, per impegnarsi a rispettare a tutta una serie di requisiti volti a garantire la trasparenza societaria e la solidità economica. Tra le varie previsioni, venivano previsti obblighi sulla forma giuridica dell’impresa, sulla residenza delle infrastrutture, sulla capacità tecnico-infrastrutturale e sulla solidità patrimoniale e finanziaria, nonché una serie di garanzie per l’immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale, per il mantenimento di un certo rapporto di indebitamento; e ancora ad esempio l’obbligo di sottoporre le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario ad autorizzazione preventiva della AAMS. Il Consiglio di Stato – sulla base delle norme contenute nel decreto per la ricostruzione dell’Abruzzo che avevano previsto la sperimentazione delle videolottery – aveva sostenuto che ai concessionari storici che avevano aderito al lancio di questi nuovi giochi, fosse stata riconosciuta la proroga della vecchia concessione. In sostanza questi operatori non avrebbero dovuto partecipare alla successiva gara – indetta nel 2012 – per il rinnovo delle concessioni. “Resta da definire” aggiunge però il giudice delle leggi, “la questione della legittimità dell’imposizione anche ad essi, con apposito atto integrativo della convenzione, dei nuovi «obblighi» introdotti” dalla Stabilità 2011. gr/AGIMEG