Giochi, caso Bplus. Il Tar annulla l’interdittiva antimafia, ma la società resta in gestione straordinaria

Il Tar Lazio annulla l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma nei confronti di Francesco Corallo – patron di Bplus, il maggiore dei concessionari di slot e vlt – ma conferma la gestione straordinaria cui è stata sottoposta la compagnia. E’ quanto emerge dalla articolata sentenza emessa questa mattina dalla Seconda Sezione del Tar. Sull’interdittiva, il Collegio afferma che “Mentre alla data del 26 luglio 2013 (ossia alla data di adozione del provvedimento di sospensione degli effetti dell’informativa antimafia, impugnato con il ricorso n. 10955/1013) ancora non sussistessero i presupposti per la revoca dell’informativa antimafia, ad opposte conclusioni si debba invece pervenire con riferimento agli elementi di fatto posti all’attenzione del Prefetto alla data del 27 maggio 2014 (ossia alla data di adozione del provvedimento di proroga della sospensione degli effetti dell’informativa antimafia, impugnato con il ricorso n. 10141/2014)”. La concessionaria aveva formato un  blind trust “proprio al fine di separare completamente un soggetto dal proprio patrimonio, in modo da evitare alcune forme di conflitto di interessi, e comporta che il titolare (denominato settlor) conferisca il proprio patrimonio a un terzo (denominato trustee), il quale lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendiconto, e ciò fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione. Per quanto riguarda il commissariamento, il giudice amministrativo ribadisce che “l’adozione della misura della gestione straordinaria e temporanea della società B-Plus risulta giustificata dalla presenza di una grave “situazione anomala” (cfr. art. 32, comma 1, del decreto legge n. 90/2014), costituita dal fatto che la società dal 29 maggio 2014 ha unilateralmente interrotto le operazioni concordate con l’Amministrazione dell’Interno, non permettendo l’esercizio delle funzioni di controllo previste dal suddetto protocollo di legalità. Pertanto risulta evidente che non sussiste la denunciata violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, perché il provvedimento impugnato è stato adottato proprio a seguito dell’inadempimento, da parte dei gestori della società, ad uno degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità”. Il Collegio tuttavia dichiara il ricorso contro il provvedimento “inammissibile in quanto proposto avverso un atto endoprocedimentale, non idoneo ad incidere immediatamente sulla sfera giuridica del suo destinatario. Infatti, secondo la giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-ter, 18 febbraio 2014, n. 1912) la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 costituisce un atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva, mentre la lesione della sfera giuridica del destinatario è, di regola, imputabile solo all’atto che conclude il procedimento; pertanto il ricorso proposto avverso la comunicazione dell’avvio del procedimento deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre gli eventuali vizi della comunicazione stessa possono essere fatti valere unicamente in via derivata, a mezzo dell’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento”. gr/AGIMEG

 

Giochi, caso Bplus: il Tar accoglie in parte il ricorso. “La Prefettura a maggio 2014 avrebbe dovuto revocare l’interdittiva”

 

“Il Collegio ritiene che solo alla data del 27 maggio 2014 – alla luce della relazione del Presidente Rossi Brigante del 15 maggio 2014 e della significativa evoluzione della posizione processuale del Corallo – sussistessero elementi sufficienti per disporre la revoca dell’informativa antimafia”. E’ quanto scrive la Seconda Sezione del Tar Lazio accogliendo uno dei motivi di ricorso avanzati da Bplus nel ricorso contro l’interdittiva antimafia e la revoca della concessione. La vicenda scaturisce dal finanziamento chiesto alla Banca Popolare di Milano, all’epoca di Ponzellini, per partecipare alla gara del rinnovo delle concessioni slot. Le censure del Tar riguardano la mancata revisione, da parte del Prefetto, dell’interdittiva antimafia, un riesame che la concessionaria ha sollecitato in più occasioni. “Mentre alla data del 26 luglio 2013 (ossia alla data di adozione del provvedimento di sospensione degli effetti dell’informativa antimafia, impugnato con il ricorso n. 10955/1013) ancora non sussistessero i presupposti per la revoca dell’informativa antimafia” si legge ancora nella sentenza, “ad opposte conclusioni si debba invece pervenire con riferimento agli elementi di fatto posti all’attenzione del Prefetto alla data del 27 maggio 2014 (ossia alla data di adozione del provvedimento di proroga della sospensione degli effetti dell’informativa antimafia, impugnato con il ricorso n. 10141/2014)”. Il Collegio ricorda infatti che la concessionaria aveva formato un  blind trust “proprio al fine di separare completamente un soggetto dal proprio patrimonio, in modo da evitare alcune forme di conflitto di interessi, e comporta che il titolare (denominato settlor) conferisca il proprio patrimonio a un terzo (denominato trustee), il quale lo amministra per suo conto, scegliendo nella più completa libertà le forme di investimento più opportune, senza obbligo di rendiconto, e ciò fino alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione. Ciò posto il Collegio osserva che alla data del 26 luglio 2013 erano all’attenzione del Prefetto soltanto gli impegni negoziali assunti dalla società B-Plus, nei confronti dell’A.D.M., a seguito dell’istituzione del blind trust e della sottoscrizione del protocollo di legalità concordato l’Avvocatura Generale dello Stato e con i vertici dell’A.D.M., e in particolare l’impegno a collaborare con il Controllore designato dal Prefetto”. Al contrario, “alla data del 27 maggio 2014, grazie alla relazione del Presidente Rossi Brigante del 15 maggio 2014, risultava sicuramente comprovata non solo la collaborazione della società B-Plus con l’Ufficio del Controllore, ma anche l’idoneità delle misure concordate per garantire un’effettiva separazione tra la proprietà delle azioni della società e la gestione delle attività della società stessa in Italia (e, quindi, per prevenire fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata)”. Per il Collegio, inoltre, “Analoghe considerazioni valgono per la progressiva evoluzione della posizione processuale del Corallo nell’ambito del procedimento penale relativo alla vicenda dei finanziamenti erogati dalla B.P.M. “Infatti se è vero che in data 21 gennaio 2013 è venuta meno l’accusa di corruzione nei confronti del Corallo (a seguito della rimessione della querela), è anche vero che: A) solo in data 4 agosto 2013 il Corallo si è costituito alle Autorità italiane; B) solo con la sentenza n. 35658 del 27 agosto 2013 la Corte di Cassazione si è definitivamente espressa (alla luce della completa disponibilità del materiale probatorio, intercettazioni telefoniche incluse) in merito alla residua ipotesi accusatoria relativa all’associazione a delinquere, escludendo la rilevanza della partecipazione associativa del Corallo a vicende diverse da quelle relative all’ottenimento di finanziamenti in favore di B-Plus; C) solo con l’istanza di revoca presentata in data 20 dicembre 2013 è stata portata all’attenzione del Prefetto la circostanza che il Procuratore nazionale antimafia nell’ultima relazione pubblicata aveva eliminato ogni riferimento all’indagine pendente presso la Procura di Milano nei confronti del Corallo; D) solo in data 20 marzo 2014 la Procura di Milano nell’emettere l’avviso di conclusione delle indagini ha riformulato il capo di imputazione relativo al Corallo, escludendo la rilevanza della sua partecipazione a vicende diverse da quelle relative all’ottenimento di finanziamenti in favore di B-Plus. Pertanto il Collegio conclusivamente ritiene che, mentre alla data del 26 luglio 2013 la posizione processuale del Corallo ancora non risultasse significativamente mutata rispetto al momento dell’adozione dell’informativa antimafia del settembre 2012, di converso alla data del 15 maggio 2014 risultasse oramai sufficientemente acclarata l’assenza di profili rilevanti ai fini della normativa antimafia nella vicenda penale che ha portato all’arresto del Corallo”. Respinti tutti gli altri motivi di gravame.

E’ possibile consultare la sentenza qui di seguito:

sentenzaBPLUS_PREFETTURA

gr/AGIMEG