Ginestra (Assosnai) “Contraddizioni da chi offre – a parole – massima collaborazione allo Stato”

A seguito della replica di Stanleybet del 26 febbraio 2013 alle dichiarazioni del Presidente Assosnai Francesco Ginestra di commento al progetto Cartago presentato dall’operatore estero, tocca rilevare la contraddizione tra chi afferma che “affiancherà le Autorità italiane nella lotta contro gli operatori illegali e clandestini”  offrendo – a parole – la massima collaborazione allo Stato,  e che nello stesso momento  liquida la sentenza di inammissibilità del ricorso contro il Bando AAMS 2012 (sentenza TAR Lazio n. 1884 depositata il 20/02/2013 Reg. Ric. 8592/2012) come “la solita sentenza in favore dell’Amministrazione”. E’ sufficiente leggere ciò che afferma il Giudice Amministrativo – non il Presidente Assosnai – nelle 95 pagine della sentenza, dalle quali emerge chiaramente il contrario di quanto si affanna ad affermare l’operatore. Di seguito alcuni passaggi estremamente eloquenti e chiari.

Pagina 50: “nessun carattere discriminatorio può ravvisarsi in tale durata (delle nuove concessioni) che consente comunque ai soggetti aspiranti ad entrare nel mercato, un’utile gestione della concessione e l’ammortamento, nel previsto lasso temporale, degli investimenti effettuati, per come evincibile alla luce del capitolato tecnico, dovendo al riguardo ulteriormente evidenziarsi come parte ricorrente (Stanley) sia già operante nel mercato italiano attraverso la propria rete fisica di locali aperti al pubblico, risultando per l’effetto particolarmente agevole, per la stessa, l’avviamento e l’esercizio dell’attività in veste di concessionario avvalendosi dei proprie Centri già operanti, cosicché neanche in via di mero fatto parte ricorrente può lamentare il carattere particolarmente oneroso in termini economici della prevista durata delle nuove concessioni e, ancor meno, il suo carattere immediamente escludente”

Pagina 51: “Non è riscontrabile la denunciata discriminazione a favore dei precedenti concessionari, non essendovi alcuna garanzia che gli stessi risultino aggiudicatari delle nuove concessioni e non contenendo la lex specialis alcuna previsione di privilegio per gli stessi”;

Pagina 52: “Non acquisendo essa (Stanley) per effetto di tali pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone della Corte Ue) la titolarità di una speciale posizione di interesse qualificato e differenziato, rispetto alla generalità dei soggetti, che consenta di prescindere dalla proposizione della domanda di partecipazione alla gara al fine di radicare il proprio interesse”

Pagina 67: “Non viene affermata nelle citate pronunce (sentenze Gambelli, Placanica e Costa-Cifone) la conformità del modus operandi della ricorrente attraverso i propri CTD al diritto interno italiano così riconoscendo alla stessa una sorte di esenzione dall’assoggettamento alla disciplina interna di carattere concessorio”;

Pagina 68: “Nessuna sottrazione della società ricorrente a tale regime (concessorio-autorizzatorio) può essere predicata alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia, dalle quali discende il solo effetto della esclusione, per il passato, della punibilità per i soggetti che non hanno potuto ottenere la concessione in ragione della contrarietà al diritto comunitario di taluni profili della normativa disciplinante le relative gare di affidamento. Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande quindi l’assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno” ;

Pagina 71: Dalle richiamate sentenze della Corte Ue non può desumersi “il riconoscimento della legittimità di tali attività successivamente all’indizione di una nuova gara o la sussistenza di una posizione protetta dalla giurisprudenza comunitaria che debbano essere salvaguardate dalla nuova disciplina di gara” ;

Pagina 73: “Indetta una nuova gara per l’affidamento di nuove concessioni, la società ricorrente è posta in grado di competere con gli altri concorrenti al fine di ottenere le necessarie concessioni per poter esercitare, in Italia, le attività di gioco alle medesime condizioni cui sono sottoposti tutti i soggetti, anche se appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione”;

Pagina 80: Relativamente alla lamentata discriminazione, si evidenzia “tenuto conto in punto di fatto che, operando da tempo la ricorrente sul territorio italiano con la propria rete fisica, anch’essa gode di una posizione consolidata e di clientela acquisita, che si traduce in un vantaggio concorrenziale rispetto a eventuali nuovi concessionari che non operano con modalità siffatte”;

Pagine 81/82: “Il non voler rinunciare ad operare in Italia attraverso la propria rete fisica così non optando per l’esercizio di attività in materia di gioco sulla base di un titolo concessorio, sottopone le ricorrenti alle previste cause di decadenza in virtù di una loro libera scelta di non adeguarsi alla disciplina interna, dovendo ricondursi l’affermata non utilità della partecipazione alla gara (…) unicamente alla decisione delle società ricorrenti di non dismettere, dopo l’eventuale aggiudicazione, la propria rete. Ben potrebbe, quindi, parte ricorrente, partecipare alla selezione e regolarizzare, al fine di non incorrere nelle paventate cause di decadenza, la propria posizione conformandola all’ordinamento italiano”. lp/AGIMEG