DL SalvaRoma, ok Senato a emendamento contro norme anti-slot delle regioni. Concessionari storici devono siglare nuove concessioni

Senato, l’Aula ha approvato l’emendamento  al decreto Salva-Roma presentato da Federica Chiavaroli (Nuove Centro Destra) e poi fatto proprio dalla Commissione Bilancio. La proposta di modifica prevede che per gli apparecchi da intrattenimento –  “in ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coinvolti, inerenti all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute e del gettito erariale” – qualora un rapporto concessorio venga interrotto prima della scadenza naturale a causa  di un “fatto e colpa del concessionario”,  le compagnie possano continuare  a operare “residualmente” per un periodo di 90 giorni “i poteri, anche di riscossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione”.

E con riferimento alle sole videolottery, si prevede che negli stessi 90 giorni le altre società concessionarie “possono esercitare opzione di subentro nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al numero” di diritti detenuti. “Il corrispettivo per il subentro è pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o decadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del subentro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentrazione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulteriori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale”.

Inoltre, l’emendamento prevede che vengano “attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali” per quegli enti locali che adottano provvedimenti restrittivi sul gioco che determinino “minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali”. E ancora, “Le riduzioni cessano a decorrere dal momento nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto regolatorio statale in materia di giochi pubblici”.

L’emendamento detta anche una disposizione interpretativa volta a risolvere la controversia – rimessa alla Corte Costituzionale – sull’obbligo per i concessionari storici di siglare le nuove concessioni qualora partecipino a una gara per il rinnovo delle concessioni. L’emendamento si incardina sul dl 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito  nella legge 111 del 2011. Sostanzialmente dispone che l’art. 24, comma 35 (la norma che ha previsto la nuova gara per le vlt, NdR), lettera a), penultimo periodo “si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari, questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta procedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sottoscritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selettiva”. rg/AGIMEG