Delega fiscale, pubblicità, gioco online, ippica e rete fisica: ecco la nuova bozza allo studio

I concessionari, la rete fisica, gioco online, pubblicità, ludopatia. Sono alcuni dei punti analizzati dalla bozza del decreto legislativo alla Delega fiscale, che sembra già delineare una precisa strada di intenti e di interesse verso alcune parti della filiera, che è in fase di studio del Governo e che Agimeg ha potuto visionare. Per quanto riguarda la pubblicità, “è vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari”. Inoltre, la “comunicazione commerciale di giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui ed in particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza”. La comunicazione dei giochi non deve “incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato”, “negare che il gioco possa comportare dei rischi”, “omettere di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus”, “presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento”, “rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori”, “indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita”. Per quanto riguarda la pubblicità sui canali televisivi, è vietata “sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della televisione digitale terrestre e satellitare”, “nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori tra le ore 16,00 e le ore 19,00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco”, “durante i programmi destinati ai minori”. Sul canale radiofonico, la pubblicità è invece vietata “durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e durante quelli che hanno i minori come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi”. Quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata “durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori”, “nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni”, “nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori”. Quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata “nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori”. Quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità “è vietata su quella destinata ai minori, le suddette testate sono individuate all’interno dell’elenco pubblicato dalla FIEG, nonché su quella che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale”. “I concessionari e, in generale, gli operatori di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con vincite in denaro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di pubblicità di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all’ordine pubblico”.

Sono escluse da queste limitazioni “le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari”. Sono inoltre esclusi i messaggi “che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale”.

I concessionari e gli operatori di gioco dovranno sottoporre “preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di soggetti od organismi settoriale operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dell’editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni”. es/AGIMEG

 

Delega fiscale, tracciate modalità di costituzione della Lega ippica italiana

Nella bozza del decreto legislativo alla Delega fiscale vengono tracciate anche le modalità di costituzione della Lega ippica italiana, alla quale hanno diritto di iscrizione allevatori, proprietari di trotto e di galoppo, nonché le società di gestione degli ippodromi. Gli associati alla Lega devono avere i seguenti requisiti: “l’allevatore deve essere iscritto all’Albo degli allevatori da almeno tre anni, aver completato a tale data la procedura di registrazione di almeno nove puledri, nonché avere almeno tre prodotti allevati durante il suo intero periodo di attività, che abbiano conseguito vincite per almeno cinquantamila euro, ovvero condurre in proprietà o affitto almeno tre ettari di superficie agricola destinata espressamente all’attività di allevamento”. “Il proprietario deve essere titolare di colori almeno da tre anni ed un giorno, aver partecipato a corse sotto i propri colori con almeno cinque cavalli (di proprietà od in affitto) nel corso di un anno e consecutivamente per tre anni, nonché avere conseguito con i propri colori almeno cinquantamila euro di somme vinte”. “Le società di gestione degli ippodromi devono avere un patrimonio netto di almeno due milioni di euro e disporre di un ippodromo in esercizio da almeno vent’anni e con almeno novanta giornate di corse trotto o galoppo organizzate nell’ultimo triennio”. “Entro novanta giorni dalla costituzione della Lega o dall’adesione successiva alla stessa, le società di gestione degli ippodromi presentano un piano degli investimenti supportato da idonei titoli a garanzia dell’effettiva realizzazione per il miglioramento degli impianti. Il piano è approvato dal consiglio direttivo della Lega”.
Lo statuto della Lega “adottato dagli associati nell’esercizio della loro autonomia privata contestualmente all’iscrizione dell’atto costitutivo stabilisce che il 50% dei voti esprimibili in assemblea spetti alle società di gestione degli ippodromi, il 25% agli allevatori o proprietari trotto e il restante 25% agli allevatori o proprietari di galoppo”. La Lega prevede i seguenti organi associativi: l’assemblea degli associati; il consiglio direttivo, “nominato dall’assemblea degli associati e composto dal presidente della Lega e da otto consiglieri”; il presidente, “eletto dall’assemblea degli associati tra persone di elevata esperienza manageriale e notoria indipendenza con il voto favorevole della maggioranza dei soci appartenenti a ciascuna delle diverse categorie”; il collegio dei revisori dei conti”. Il presidente ed il consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Tra i compiti della Lega, la “definizione e l’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva”, la “pianificazione e gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico”, la “ripartizione del fondo annuale di dotazione, tra spese di funzionamento della Lega, spese funzionali allo svolgimento dell’attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione per il funzionamento degli ippodromi, l’erogazione dei premi delle corse, “in misura non inferiore al 50% delle entrate totali, nonché alle remunerazione agli ippodromi”, il “coordinamento e esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico”, la “gestione dei rapporti con i concessionari per la raccolta del gioco, anche al fine di rendere più sicura e trasparente la raccolta delle scommesse in luoghi chiaramente delimitati, in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del gioco patologico, nonché di tutela delle fasce sociali più deboli,  partire dai soggetti minori di età”.
Con cadenza almeno trimestrale, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli consulteranno la Lega per una “verifica comune sull’andamento della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica, anche al fine di eventuali modificazioni della disciplina vigente in materia e dell’introduzione di nuove tipologie di giochi su eventi a base ippica. Ogni modificazione della disciplina regolamentare e amministrativa in materia di giochi su base ippica è introdotta previo parere obbligatorio della Lega”.
Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico sono costituite dalla quota annuale di iscrizioni degli associati alla Lega, quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Lega, versata mensilmente alla stessa Lega dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo a quello di appartenenza; i proventi derivanti dalla cessione in Italia e all’estero dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagine ippiche. es/AGIMEG

Giochi, Delega Fiscale: Le limitazioni dei Comuni devono tenere conto delle aspettative di un sufficiente margine di guadagno per i concessionari

Confermata “la riserva statale per l’esercizio dei giochi pubblici, affidate al Ministero dell’economia e delle Finanze, che le esercita mediante l’Agenzia dei Monopoli”.  “Nell’esercizio delle loro potestà normative e amministrative le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizione del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatori nazionale di fonte primaria in materia di giochi.
Questi i temi contenuti nella bozza di Decreto Legislativo Delega Fiscale  che Agimeg ha potuto visionare. In particolare le misure adottate dai comuni “non possono risolversi in forme di sostanziale espropriazione senza indennizzo di valori patrimoniali. Le misure adottate non possono risolversi in sostanziale espulsione dal territorio, non possono riguardare i concorsi Lotto, Lotterie, Gratta e vinci e concorsi sportivi e ippici, la distanza dai luoghi sensibili riguarda esclusivamente luoghi di culto di istruzione. La limitazione degli orari deve tenere conto delle esigenze commerciali proprie dell’offerta e deve comunque garantire un bacino di utenza sufficiente in proporzione agli investimenti effettuati dai concessionari e alle aspettative di un sufficiente margine di guadagno. L’insieme delle eventuali limitazioni devono essere rese note entro sei mesi dall’entrata in vigore delle Delega e  sottoposte ad intesa con cadenza annuale nella Conferenza Stato-città. cz/AGIMEG

 

Giochi, Delega fiscale: apparecchi da intrattenimento in aree separate dal resto dei locali

Per quanto riguarda i giochi tramite apparecchi da intrattenimento articolo 110 comma 6 e il bingo sono consentiti anche nelle gaming hall. Per le aree slot che hanno una superficie superiore ai venti metri quadrati devono essere separate dal resto del locale e non devono avere più 4 apparecchi installati”. Una soluzione contenuta nel decreto legislativo alla Delega fiscale che porterebbe a un numero inferiore di Avp presenti sul territorio. Nella bozza si pone però l’alternativa “dell’installazione degli stessi anche non all’interno dello spazio separato, in considerazione della natura delle sale dedicate al gaming e ad accesso mediato da persona fisica, che assicura un fruizione del gioco sorvegliata e limitata. Previa deliberazione comunale è consentito ai concessionari, sotto la loro responsabilità, sulla base di intese con esercizi alberghieri situati in comuni a maggiore vocazione turistica, attrezzare in tali esercizi gamimg hall per l’offerta di apparecchi da intrattenimento e giochi ippici. lp/AGIMEG

Delega fiscale: punto di gioco legale solo se il titolare ha conseguito un provvedimento abilitativo ai sensi dell’88 Tulps

“Nel punto di offerta di gioco è consentita l’offerta di tutti i giochi pubblici che costituiscono l’oggetto della concessione che viene conseguita, è legale solo se il titolare ha conseguito un provvedimento abilitativo ai sensi dell’88 Tulps . E’ sempre vietata la pratica di gioco mediante tecnologia palmare, tablet e smartphone che non sia di proprietà del giocatore. E’ vietato al concessionario mettere a disposizione dei giocatori la tecnologia per l’offerta di giochi pubblici, salvo che non costituisca materiale strettamente necessario per l’attrezzatura di un punto di offerta di gioco della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario. Gli stessi concessionari sono tenuti a collaborare con l’Agenzia dei Monopoli nell’azione di contrasto e repressione di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi”.
Sono alcuni dei punti analizzati dalla bozza del decreto legislativo alla Delega fiscale, che sembra già delineare una precisa strada di intenti e di interesse verso alcune parti della filiera, che è in fase di studio del Governo e che Agimeg ha potuto visionare. cz/AGIMEG