Ctd, ecco il testo integrale della risposta di Zanetti (sottosegr. Mef) all’interrogazione di Guidesi

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti intendono sottoporre all’attenzione del Governo le criticità connesse al dilagante fenomeno delle agenzie di scommesse, collegate a bookmakers e casinò off-shore con sedi all’estero che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte della competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza vincoli di distanza dai luoghi sensibili e senza versare le imposte dovute all’Erario. Questo quanto si legge nella risposta di  Enrico Zanetti sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze all’interrogazione a risposta immediata dell’On. Guidesi. Gli Interroganti segnalano che negli ultimi due anni, secondo il censimento realizzato dal Sistema gioco Italia, nel nostro paese si è creato un network di agenzie e internet point di quasi 5000 punti scommessa fuori dal controllo statale. In particolare, gli Onorevoli interroganti segnalano la vicenda relativa alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza,in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativa alla società « StanleyBet Malta limited » con sede all’estero che attraverso appositi Centri di trasmissione dati raccoglie nel territorio italiano le scommesse e la piazza online. Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti in merito alla vicenda rappresentata con specifico riferimento alle iniziative da intraprendere al fine di fronteggiare le querele e le richieste di risarcimento avanzate, nell’ambito della propria strategia difensiva, dagli avvocati di « StanleyBet Malta limited », nei confronti dei funzionari dell’Agenzia e degli agenti della Guardia di finanzia coinvolti nell’attività di indagine avviata dalla magistratura. Al riguardo, sentita l’Agenzia delle Dogane  e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue. L’Agenzia svolge istituzionalmente attività di controllo sull’esercizio dei giochi soggetto a regime di monopolio pubblico, unitamente alla Guardia di Finanza ed alle altre Forze di Polizia. In epoca recente, i controlli nell’ambito del comparto delle scommesse sono stati prioritariamente indirizzati nei confronti di soggetti che operano in mancanza della concessione per l’esercizio dell’attività di scommesse e dell’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), sottraendosi altresì al pagamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte. Ciò in quanto si è fortemente intensificata, negli ultimi anni, la presenza di esercizi che operano nelle predette condizioni, al punto da costituire una vera e propria rete parallela rispetto a quella degli esercizi che svolgono l’attività previo rilascio della concessione e della autorizzazione di pubblica sicurezza, corrispondendo regolarmente (nella stragrande maggioranza dei casi) le imposte dovute. Secondo recenti stime, confermandosi il dato riferito dagli Interroganti, la rete parallela sarebbe attualmente composta da circa 5.000 esercizi, mentre quelli autorizzati alle scommesse sportive sono circa 7.400. Gli importi delle scommesse raccolte nel 2013 dagli esercizi autorizzati ammontavano a circa 3,7 miliardi di euro, mentre quelli delle scommesse raccolte dagli operatori privi di concessione sono stimati in una cifra vicina ai 2,5 miliardi di euro. Tra gli esercizi della predetta rete parallela un numero consistente fa capo alla società StanleyBet Malta Ltd, di diritto maltese, integralmente controllata dalla Stanley International Betting Ltd, di diritto inglese (di seguito StanleyBet). Alla StanleyBet sono riconducibili almeno circa 500 esercizi operanti al di fuori del regime concessorio, già individuati nell’ambito dei controlli eseguiti dall’Agenzia e dalle Forze di polizia. È probabile che ad essi se ne aggiungano molti altri, in corso di individuazione più puntuale da parte della stessa Agenzia. Ciò posto, già nel corso dell’anno 2012 ma, in modo più sistematico, dall’inizio del corrente anno, la StanleyBet ha assunto una serie di iniziative nei confronti di appartenenti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consistente nella notifica, a numerosi funzionari e dirigenti dell’Agenzia, di « atti stragiudiziali di significazione e diffida », sottoscritti da legali rappresentanti della Società, pervenuti per il tramite di studi legali a ciò incaricati dalla società. La stragrande maggioranza di tali atti riguarda doverose attività di servizio svolte al fine di contestare e recuperare le imposte non pagate dai CTD sulle scommesse accettate. In tali atti viene manifestata l’intenzione di procedere in giudizio nei confronti dei funzionari e dirigenti, in via diretta e principale, a titolo di responsabilità individuale per colpa grave, perpresunti «gravi ed ingiusti danni» subiti dalla società a seguito delle attività di controllo nei confronti dei CTD affiliati alla società, sfociati nel recupero dell’Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, e successive modificazioni. Solo nel corso dell’anno 2014 sono stati notificati oltre 60 atti di diffida nei confronti di altrettanti funzionari. Per quanto concerne gli interventi a tutela dei propri funzionari, si precisa che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha interessato della questione l’Avvocatura generale dello Stato e, su conforme avviso della medesima, sono state impartite direttive a tutti i propri Uffici sulle iniziative da intraprendere a seguito della ricezione, da parte di dipendenti, degli atti di significazione in parola. In pratica, i funzionari e dirigenti, nel caso di ricezione di atti di diffida (o, eventualmente, di citazioni in giudizio), devono notiziare l’Avvocatura dello Stato che si assumerà l’onere di tutela legale ed, eventualmente, processuale, nei confronti del personale dell’Agenzia. Tornando alla questione fondamentale dell’attuale convivenza nel settore di reti di operatori che rispondono a regole e princìpi diversi – gli uni soggetti al regime regolatorio nazionale (rigoroso ed oneroso) e gli altri sostanzialmente liberi da regole (sia nella tipologia dell’offerta di gioco così come nell’affrancamento da oneri economici nei confronti dello Stato) – le osservazioni formulate dagli Onorevoli interroganti toccano un aspetto importante dell’attuale situazione di stallo ingenerata da una sorta di «cortocircuito» normativo causato dall’evidente contraddizione intercorrente tra fonti di diritto comunitario – recepito anche da giurisprudenza nazionale ed il diritto positivo nazionale, che esprime la volontà del legislatore assolutamente contraria ad una liberalizzazione fuori controllo e concretamente causa di evasione fiscale. Il rafforzamento dell’apparato legaledello Stato risulta, evidentemente, essere una coerente via d’uscita a tale situazione, che penalizza gravemente l’erario, i concessionari che rispondono all’ordinamento nazionale, i giocatori, questi ultimi esposti alle proposte commerciali di un mercato libero da vincoli, (in controtendenza con l’attuale indirizzo politico legislativo favorevole ad un controllo capillare delle « regole del gioco »). In tal senso, il legislatore si è già espresso con il riordino previsto all’articolo 14 (in particolare al comma 2, lettere s) u) ee) gg)) della legge di delegazione fiscale 11 marzo 2014 n. 23, recante criteri e principi direttivi idonei a determinare, in sede di legislazione delegata la certezza del diritto in questo particolare settore. In relazione alla vicenda, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, si rappresenta quanto segue. La società estera Stanley International Betting Ltd (Stanleybet), in occasione dei controlli eseguiti dalla Guardia di finanza presso i punti di raccolta di scommesse riconducibili alla stessa società, sta procedendo sistematicamente a notificare direttamente ai militari operanti « atti stragiudiziali di significazione », riservandosi ogni azione e ragione a titolo di risarcimento dei danni nonché, di recente, anche «atti di citazione a giudizio», ai sensi dell’articolo 163 del codice di procedura civile. Nella prospettiva di fornire ai militari destinatari dei suddetti provvedimenti idonei strumenti di tutela, anche il Comando Generale ha investito della questione l’Avvocatura Generale dello Stato con la quale ha concordato che in caso di atti stragiudiziali di significazione, verrà interessata, per le opportune valutazioni, l’Avvocatura dello Stato competente; per le citazioni dirette a giudizio, la medesima fornirà assistenza legale in giudizio. Inoltre, il Comando Generale ha impartito, nello scorso mese di agosto, direttive ai Comandi Regionali in merito all’iniziative da intraprendere, nei termini anzidetti, per la difesa dei militari interessati dalle iniziative in argomento. In tale contesto, peraltro, è stato richiamato l’orientamento formulato dal Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, secondo cui i contenuti dei predetti atti di significazione possono assumere una portata intimidatoria, direttamente collegata all’esercizio di una funzione pubblica, tale da realizzare una «condotta positiva» di resistenza al pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale. Nell’ambito delle direttive impartite è stato altresì disposto che i reparti trasmettano gli atti in argomento alle competenti Procure della Repubblica, per le valutazioni di competenza, facendo richiamo al citato orientamento. lp/AGIMEG