Corte di Cassazione “E’ lecito giocare all’interno dei Pdc. La presenza di postazioni di gioco non può essere considerata illecita intermediazione”

Una clamorosa sentenza, quella della Corte di Cassazione del 31 maggio scorso che fornisce una nuova chiave di lettura riguardo alla possibilità di raccogliere gioco presso i PDC. I fatti che caratterizzano la vicenda possono essere così’ riassunti:

Le Forze dell’Ordine effettuano un sequestro presso un punto di commercializzazione contrattualizzato con un concessionario autorizzato alla raccolta di gioco online e regolarmente censito presso AAMS.
Motivo del sequestro e della denuncia penale: il PDC, in base alla legge 73/10 non può raccogliere gioco, ma limitarsi a ricariche e aperture dei conti in favore dei clienti ed il concessionario può raccogliere gioco soltanto presso la sede autorizzata (nel caso in questione situata in Sansepolcro) e non presso i diversi punti di commercializzazione ancorché contrattualizzati.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Ripamonti con Studio in Viterbo e Firenze, sostiene in sede di riesame dinanzi al Tribunale di Perugia, ed in estrema sintesi, che AAMS abbia fatto luogo ad un inammissibile ed inspiegabile ripensamento considerando che dalla circolare 8.6.2006 e dallo stesso modulo contrattuale divulgato sul sito istituzionale www.AAMS.it emergesse una realtà ben diversa, con possibilità di raccolta di gioco presso il PDC, con il solo limite rappresentato dal divieto di intermediazione. Sul punto ampi richiami dello stesso difensore ai decreti direttoriali 21.3.2006 e 25.6.2007.
Il Collegio di Perugia accoglie le tesi della difesa ed anzi aggiunge come nessun soggetto avrebbe mai pagato una concessione a così caro prezzo se avesse avuto contezza di poter raccogliere gioco presso la sola sede autorizzata e non anche presso i PDC.
La Procura della Repubblica impugna l’ordinanza affermando come sia soltanto la sede autorizzata in convenzione di concessione a poter raccogliere gioco, con esclusione dei punti di commercializzazione.
Il procedimento viene fissato al 18 luglio 2012 e la Corte di Cassazione, con sentenza del 31 maggio 2013, respinge le argomentazioni della Procura accogliendo le tesi della difesa.
La Suprema Corte afferma come il PM abbia effettuato una erronea sovrapposizione tra sede autorizzata e punto di commercializzazione, osservando come lo stesso PDC possa essere dotato di postazioni telematiche di gioco che consentano al giocatore in possesso di contratto con il concessionario di giocare a tutti gli effetti, purché tale rapporto avvenga direttamente con il concessionario stesso e con l’unico limite rappresentato dal divieto di intermediazione da parte del titolare del PDC. La stessa Corte osserva come la presenza di dette postazioni utili a consentire il gioco non possa essere di per se’ considerato elemento relativo ad illecita intermediazione in difetto di licenza 88 tulps.

“Certamente occorrerà ora valutare l’impatto di questa importante sentenza – ha dichiarato l’avv. Ripamonti – con quanto successivamente previsto dal c.d. Decreto Balduzzi con riferimento ai PDC, fermo restando che emerge dalla sentenza stessa della Corte di Cassazione che la presenza di postazioni telematiche non sia di per se’ indice di raccolta di gioco non consentita e che una cosa è l’intermediazione vietata, altra cosa è il rapporto diretto tra giocatore e concessionario, del tutto lecito per la Suprema Corte di Cassazione”. lp/AGIMEG