Corte Costituzionale: legittima la norma che esclude le Regioni autonome dai proventi sul prelievo erariale sui giochi

La Corte costituzionale, con sentenza depositata il 30 ottobre scorso, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2 del decreto-legge n.138 del 2011 (Manovra bis), che riserva integralmente all’Erario (comma 3, quarto periodo), «per un periodo di cinque anni» (comma 36, primo periodo) ed «attraverso separata contabilizzazione» (comma 36, secondo periodo), le maggiori entrate derivanti dall’adozione, da parte del «Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» (comma 3, primo periodo), di disposizioni in materia di giochi pubblici utili ad assicurare maggiori entrate.

La norma entrata in vigore a fine 2011 al fine di garantire maggiori entrate allo Stato prevedeva l’introduzione di nuovi giochi; indizione di nuove lotterie adozione di nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale; variazione dell’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite di denaro, della misura del prelievo erariale unico e della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita).

 

Secondo le Regioni ricorrenti, tale riserva di gettito allo Stato viola le norme dello statuto speciale, che assegnano alla Regione autonoma i «sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici».

Secondo i giudici della Corte Costituzionale la mancata attribuzione alla Regione autonoma Sardegna della quota fissa statutariamente prevista (nella specie, i sette decimi del maggior provento derivante dalle suddette misure relative ai giochi pubblici) si pone in contrasto con lo statuto, non risultando disposte integrali riserve statutarie di gettito in favore dello Stato. Infatti − premesso che è pacifica la natura di «entrate erariali» (ai sensi dell’evocata lettera m del primo comma dell’art. 8 dello statuto speciale sardo) sia del prelievo erariale unico (PREU) sia dei proventi derivanti dai giochi pubblici −, è evidente che l’impugnata normativa, sottraendo alla Regione autonoma Sardegna la quota ad essa spettante dei sette decimi delle entrate erariali riscosse o percette nel territorio della Regione, violerebbe l’evocato parametro statutario ove non operasse la clausola di inapplicabilità della norma alla Regione ricorrente.mm/AGIMEG