Corte Costituzionale: Inammissibili questioni di legittimità, ma il potere dei sindaci di intervenire su orari sale slot riconosciuto anche dal Consiglio di Stato

La Consulta dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tar Piemonte sulle distanze minime e sui limiti orari per giocare alle slot adottati dai Comuni di Santhià e Rivoli, nel torinese, ma la pronuncia – di oggi – sembra comunque riconoscere che i sindaci abbiano il potere di intervenire in materia. Il giudice amministrativo aveva messo in dubbio – tra i vari quesiti – la costituzionalità della norma (art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000) che non riconosce esplicitamente ai sindaci il potere di adottare ordinanze finalizzate al contrasto delle ludopatie. In pratica il Tar – riassume la Consulta – ha chiesto un vaglio della norma che “disciplina poteri normativi e provvedimentali attribuiti al sindaco, nella parte in cui non prevede che tali poteri possano essere esercitati con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico”. La Corte Costituzionale sottolinea tuttavia che il Tar Piemonte non ha considerato “l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa” con cui è stata fornita un’interpretazione della norma controversa “compatibile con i principi costituzionali evocati, nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione”. In base a tale interpretazione “il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. E la Consulta aggiunge che – sebbene alcuni giudici amministrativi recentemente abbiano seguito un orientamento opposto “rilevando l’incompetenza dell’autorità emanante” – “il TAR (Piemonte) omette di confrontarsi con altre possibili soluzioni interpretative, limitandosi a richiamare solo alcune pronunce di merito” che appunto dichiarano illegittime le ordinanze dei sindaci. Oltretutto, la tesi del Tar Piemonte “è confermata dalle pronunce nelle quali il Consiglio di Stato ha affrontato lo stesso thema decidendum” (sentenza n. 3271 del 2014). In sostanza quindi la questione di legittimità costituzionale viene dichiarata inammissibile perché il Tar Piemonte non ha utilizzato in maniera adeguata “i poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente” e non ha esplorato le “diverse, pur praticabili, soluzioni ermeneutiche”.

Il Tar non ha utilizzato adeguatamente i propri poteri nel sollevare la questione di legittimità nemmeno nel caso di un’altra norma, l’art. 42 del d.lgs. n. 267 del 2000. Su tale norma – che disciplina le attribuzioni dei Consigli Comunali – il giudice amministrativo ha lamentato il fatto che non fossero richiamati “principi normativi a contrasto della patologia ormai riconosciuta della ludopatia”.

Così facendo però “non invoca affatto una pronuncia ablativa della norma censurata, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, volto ad ampliare l’ambito delle attribuzioni consiliari, in una prospettiva di contrasto e prevenzione dei fenomeni patologici connessi al gioco; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell’intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili. Tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum, le quali comportano l’inammissibilità della questione”. gr/AGIMEG